LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2019, n. 3

Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  28/02/2019
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 35
1. All' articolo 53 della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 13/2018 dopo le parole << negli istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia di dirigenti scolastici >> sono inserite le seguenti: << e di direttori dei servizi generali e amministrativi >>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Gli interventi di cui al comma 1 sono diretti a finanziare attività di supporto amministrativo e organizzativo in sostegno alle funzioni di competenza del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali e amministrativi riferite all'anno scolastico 2018-2019 e all'anno scolastico 2019-2020.>>;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Le domande di ammissione ai contributi per gli interventi di cui al comma 1 sono presentate da parte degli istituti scolastici in reggenza e degli istituti scolastici privi del direttore dei servizi generali e amministrativi del Friuli Venezia Giulia alla struttura regionale competente in materia di istruzione entro il termine stabilito dal decreto che approva la modulistica per la presentazione delle domande per l'anno scolastico 2018-2019, ed entro il 31 gennaio 2020, per l'anno scolastico 2019-2020, corredate di una descrizione delle attività, limitatamente a quelle di supporto amministrativo e organizzativo, che intendono porre in essere per le finalità indicate al comma 1.>>;

d) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
dopo le parole << agli istituti scolastici in reggenza >> sono inserite le seguenti: << e agli istituti scolastici privi del direttore dei servizi generali e amministrativi >>.

2)
dopo il primo periodo è inserito il seguente: << Sono ammissibili le spese sostenute dall'inizio dell'anno scolastico di riferimento. >>.