LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 novembre 2019, n. 20

Disposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia. Modifiche alle leggi regionali 26/2007, 29/2007, 20/2009, 13/2000 e 26/2014.

TESTO VIGENTE dal 21/11/2019

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Data di entrata in vigore:
  21/11/2019
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Capo III
  Modifiche alla legge regionale 20/2009 in materia di tutela e di promozione della minoranza linguistica tedesca
Art. 25
1. All' articolo 1 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole: << Friuli Venezia Giulia >> sono soppresse;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Nel quadro della tutela delle minoranze di lingua tedesca è prevista la promozione e la valorizzazione delle varietà saurana/taitsch, timavese/tischlbongarisch e sappadina/plodarisch.>>;

c)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. La Regione promuove e sostiene iniziative pubbliche e private finalizzate a mantenere e incrementare l'uso della lingua tedesca, comprese le varietà saurana/taitsch, timavese/tischlbongarisch e sappadina/plodarisch, nel territorio di cui al comma 2.>>.

Art. 26
1.
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20/2009 è sostituito dal seguente:
<<2. Le disposizioni della presente legge integrano e danno attuazione alla normativa statale di cui alla legge 482/1999 , all' articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche), all' articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), al decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione), nonché, per effetto della legge 5 dicembre 2017, n. 182 (Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia), alla legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), e definiscono, assieme alle norme regionali specificamente rivolte alle minoranze linguistiche slovena e friulana, le linee fondamentali delle politiche di intervento della Regione a favore delle diversità culturali e linguistiche presenti nel proprio territorio.>>.

Art. 27
1.
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20/2009 la parola << regionale >> è sostituita dalle seguenti: << di cui all'articolo 1, comma 2 >> e le parole << Friuli Venezia Giulia >> sono soppresse.

Art. 28
1.
Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 20/2009 dopo le parole << concetto di interculturalità >> sono inserite le seguenti: << , ivi comprese le iniziative di carattere sperimentale che coinvolgono il sistema scolastico in relazione alle lingue minoritarie riconosciute sul territorio regionale >>.

Art. 29
1. All' articolo 5 della legge regionale 20/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla rubrica le parole: << la Provincia di Udine, >> sono soppresse;

b)
al comma 1 le parole << delle amministrazioni regionale, provinciale e comunale >> sono sostituite dalle seguenti: << della Regione e degli enti locali >>;

c)
al comma 2 le parole << delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 >> sono sostituite dalle seguenti: << della Regione e degli enti locali >>;

d)
al comma 3 le parole << delle amministrazioni regionale e provinciale e degli enti da esse dipendenti >> sono sostituite dalle seguenti: << della Regione, degli enti locali e degli enti da essi dipendenti >>;

e)
al comma 5 le parole << , della Provincia e degli altri enti locali >> sono sostituite dalle seguenti: << e degli enti locali >>.

Art. 30
1. All' articolo 6 della legge regionale 20/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << (Uso della lingua tedesca da parte delle pubbliche amministrazioni)>>;

b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Nei termini e con le modalità previste dalla legge 482/1999 e dall' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 345/2001 , nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, è consentito l'uso orale e scritto della lingua tedesca nei rapporti con le istituzioni scolastiche e gli uffici amministrativi ivi ubicati. A tale scopo, le pubbliche amministrazioni istituiscono uno sportello per i cittadini che utilizzano la lingua ammessa a tutela.>>;

c)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Per le finalità di cui al comma 1 e all'articolo 5 e al fine di rafforzare la qualità dei rapporti internazionali con le istituzioni dei paesi di lingua tedesca, la Regione può istituire uno sportello con funzioni di gestione e di coordinamento delle attività inerenti all'uso della lingua tedesca nelle amministrazioni pubbliche locali.>>.

Art. 31
1.
Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20/2009 le parole << Nei territori comunali di insediamento delle minoranze di lingua tedesca della Regione >> sono sostituite dalle seguenti: << Nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2>>.

Art. 32
  (Sostituzione dell' articolo 8 della legge regionale 20/2009 )
1.
L' articolo 8 della legge regionale 20/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Promozione e valorizzazione delle varietà linguistiche saurana/taitsch, timavese/tischlbongarisch e sappadina/plodarisch)
1. La Giunta regionale, su proposta dei Comuni di Sauris/Zahre, Paluzza (frazione Timau/Tischlbong) e Sappada/Plodn, sentite le associazioni locali, individua i criteri e le modalità di promozione e valorizzazione delle varietà saurana/taitsch, timavese/tischlbongarisch e sappadina/plodarisch.>>.

Art. 33
1. All' articolo 9 della legge regionale 20/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << L'amministrazione regionale e quelle degli enti locali >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione e gli enti locali >>;

b)
al comma 3 le parole << le amministrazioni regionale, provinciale e gli altri enti locali >> sono sostituite dalle seguenti: << la Regione e gli enti locali >>.

Art. 34
1. All' articolo 12 della legge regionale 20/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << nei territori >> sono sostituite dalle seguenti: << nel territorio >>;

b)
al comma 3 le parole << le Unioni territoriali intercomunali >> sono sostituite dalle seguenti: << gli altri enti locali >> e le parole << di insediamento delle minoranze di lingua tedesca >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui all'articolo 1, comma 2, >>.

Art. 35
1. All' articolo 13 della legge regionale 20/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << nell'intero territorio di insediamento delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, >> sono sostituite dalle seguenti: << nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, >>;

b)
al comma 2 dopo la parola << varietà >> è inserita la seguente: << linguistiche >>.

Art. 36
1. All' articolo 14 della legge regionale 20/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<b) avere la propria sede legale nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2;>>;

b)
al comma 2 la parola << cultura >> è sostituita dalla seguente: << lingue minoritarie >> e le parole << su proposta dell'Assessore regionale competente >> sono sostituite dalle seguenti: << previa deliberazione della Giunta regionale >>.

Art. 37
1. All' articolo 15 della legge regionale 20/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << È istituita presso la Direzione centrale competente in materia di cultura >> sono sostituite dalle seguenti: << È istituita, presso la Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie >>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La Commissione è un organo collegiale di sette componenti composto da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di lingue minoritarie, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) quattro rappresentanti delle minoranze di lingua tedesca nominati dall'Assessore regionale competente in materia di lingue minoritarie su proposta dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2;
c) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o un suo delegato;
d) un rappresentante delle minoranze di lingua tedesca nominato dall'Assessore regionale competente in materia di lingue minoritarie su proposta degli enti e delle organizzazioni rappresentativi delle stesse di cui all'articolo 14. >>;

c)
al comma 2 bis le parole << lettere c) ed e) >> sono sostituite dalle seguenti: << lettere b) e d) >> e la parola << cultura >> è sostituita dalle seguenti: << lingue minoritarie >>;

d)
al comma 3 la parola << cultura >> è sostituita dalle seguenti: << lingue minoritarie >>;

e)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.>>.

Art. 38
1. All' articolo 16 della legge regionale 20/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << , dalla Provincia e dai Comuni >> sono sostituite dalle seguenti: << e dagli enti locali >>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La Commissione, in particolare:
a) esprime il parere sulla deliberazione della Giunta regionale di approvazione del bando annuale di cui all'articolo 17;
b) verifica annualmente l'impatto delle iniziative sostenute sull'uso della lingua tedesca;
c) presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione contenente la valutazione complessiva delle politiche, delle attività e degli interventi effettuati per promuovere la tutela delle minoranze di lingua tedesca presenti nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2;
d) formula osservazioni e proposte in relazione alle finalità di cui agli articoli 1 e 2, comma 2.>>.

Art. 39
1.
Dopo l' articolo 17 della legge regionale 20/2009 è inserito il seguente:
<<Art. 17 bis
 (Conferenza regionale sulla tutela delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)
1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, di raccogliere proposte per il loro adeguamento alle esigenze emerse e definire nuove linee di indirizzo, il Presidente del Consiglio regionale convoca, almeno una volta ogni cinque anni e comunque entro i primi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura, la Conferenza regionale sulla tutela delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, quale momento di partecipazione e di confronto fra i soggetti e gli organismi coinvolti nella trattazione delle problematiche del settore.
2. Alla Conferenza sono invitati i componenti del Consiglio e della Giunta regionale, i rappresentanti delle strutture regionali interessate all'attuazione della presente legge, delle università del Friuli Venezia Giulia, degli enti locali del territorio di cui all'articolo 1, comma 2, degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 14, nonché i componenti della Commissione di cui all'articolo 15.
3. Le modalità di svolgimento e l'ordine del giorno della Conferenza sono determinati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, allargato ai capigruppo, sentita la Commissione di cui all'articolo 15.>>.