LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 novembre 2019, n. 20

Disposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia. Modifiche alle leggi regionali 26/2007, 29/2007, 20/2009, 13/2000 e 26/2014.

TESTO VIGENTE dal 21/11/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/11/2019
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 32
  (Sostituzione dell' articolo 8 della legge regionale 20/2009 )
1.
L' articolo 8 della legge regionale 20/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Promozione e valorizzazione delle varietà linguistiche saurana/taitsch, timavese/tischlbongarisch e sappadina/plodarisch)
1. La Giunta regionale, su proposta dei Comuni di Sauris/Zahre, Paluzza (frazione Timau/Tischlbong) e Sappada/Plodn, sentite le associazioni locali, individua i criteri e le modalità di promozione e valorizzazione delle varietà saurana/taitsch, timavese/tischlbongarisch e sappadina/plodarisch.>>.