LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 novembre 2019, n. 20

Disposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia. Modifiche alle leggi regionali 26/2007, 29/2007, 20/2009, 13/2000 e 26/2014.

TESTO VIGENTE dal 21/11/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  21/11/2019
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 12
1.
L' articolo 22 della legge regionale 26/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 22
 (Contributi per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale)
1. Per la promozione delle attività e iniziative realizzate in favore del resiano possono essere finanziati programmi di intervento presentati dal Comune di Resia, nonché da enti e associazioni, anche non iscritte all'Albo di cui all'articolo 5, aventi sede legale nel medesimo Comune.
2. Per la promozione delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale possono essere finanziati programmi di attività e iniziative presentati dai Comuni, nonché da enti e associazioni, anche non iscritte all'Albo di cui all'articolo 5, aventi sede legale e operanti nei medesimi territori.
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, i termini e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse.
4. Il finanziamento non può essere cumulato con altri incentivi concessi ai sensi degli articoli 18 e 21.>>.