LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 18

Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).

TESTO VIGENTE dal 28/11/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/11/2019
Materia:
240.04 - Cooperazione
110.03 - Attività regionale all'estero

Art. 1
  (Sostituzione dell' articolo 1 della legge regionale 19/2000 )
1.
L' articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), è sostituito dal seguente:
<<Art. 1
 (Finalità della legge)
1. La Regione, al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile, alla lotta contro la povertà, alla solidarietà tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali, promuove e sostiene l'attività di cooperazione allo sviluppo e l'attività di partenariato internazionale.
2. Gli interventi sono indirizzati a favorire lo sviluppo sostenibile delle comunità interessate alla cooperazione internazionale, nello spirito del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti da organismi nazionali o internazionali, promuovendo:
a) la salvaguardia della vita umana;
b) il soddisfacimento dei bisogni primari;
c) l'autosufficienza alimentare;
d) la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici e dei diritti del lavoro;
e) la valorizzazione delle risorse umane;
f) il mantenimento dell'identità culturale;
g) la conservazione del patrimonio ambientale;
h) la crescita economica, sociale e culturale;
i) la realizzazione di pari opportunità fra i generi e il miglioramento della condizione dell'infanzia;
j) le attività di ricostruzione e riabilitazione in seguito a calamità e/o conflitti bellici;
k) il diritto a rimanere nel proprio paese di origine con adeguate qualità di vita e con la libertà di non migrare;
l) il diritto al ritorno volontario assistito e alla reintegrazione nella propria terra di origine.
3. La cooperazione allo sviluppo promossa e realizzata dalla Regione, dalle comunità locali attraverso le proprie rappresentanze istituzionali e associative è definita "cooperazione decentrata". Tale cooperazione presuppone un analogo coinvolgimento delle comunità locali dei Paesi interessati.
4. L'esercizio in forma decentrata mira a promuovere i valori della cooperazione allo sviluppo nella comunità regionale e, in particolare, delle sue espressioni culturali e sociali.
5. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione promuove l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione dei cittadini alla solidarietà e cooperazione internazionale e sostiene iniziative di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.
6. Le iniziative di cui al comma 5 vengono promosse attraverso:
a) iniziative a regia regionale sulla base degli obiettivi strategici regionali per la realizzazione del Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale di cui all'articolo 4;
b) iniziative realizzate attraverso specifici bandi ad evidenza pubblica destinati ad organismi pubblici e privati operanti sul territorio regionale.
7. Con riferimento alle iniziative di cui al comma 6, lettere a) e b), è garantita per ciascuna tipologia una percentuale di risorse poste a bando non inferiore al 25 per cento del totale.>>.