LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 novembre 2019, n. 16

Misure finanziarie intersettoriali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni espositive e altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, approvati con deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2018, n. 1976, possono essere rendicontate fino al termine del 31 ottobre 2020.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi nell'anno 2018 ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), ancorché i beneficiari non abbiano presentato il rendiconto dei contributi medesimi entro il termine fissato nel decreto di concessione.
3. Per le finalità di cui al comma 2 i beneficiari dei contributi presentano al Servizio competente in materia di attività sportive, entro il 30 novembre 2019, domanda di conferma del contributo corredata della documentazione giustificativa della spesa di cui all'articolo 10 del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 8/2003 , emanato con decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 201 .
4. Entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda il Servizio provvede a confermare i contributi e ad approvare il rendiconto.
5.
Dopo il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), sono aggiunti i seguenti:
<< 3 bis. Ai fini del comma 2, il Comitato regionale del CONI presenta alla struttura regionale competente in materia sport domanda di incentivo corredata di una relazione illustrativa delle attività proposte e il cronoprogramma realizzativo, unitamente a un elenco analitico delle spese da sostenere, riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3 ter.
3 ter. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le seguenti tipologie di spese:
a) compensi e rimborso spese, vitto e trasferimento per formatori, esperti di educazione motoria, project manager, collaboratori;
b) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;
c) cancelleria, spese postali e telefoniche;
d) costi di promozione, stampa di materiale per la pubblicizzazione dell'attività;
e) spese per l'assistenza sanitaria strettamente inerenti l'attività;
f) oneri per coperture assicurative;
g) costi relativi al materiale didattico.
3 quater. Le modalità di erogazione degli incentivi di cui al comma 2 sono definite nei provvedimenti di concessione.>>.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 27, commi da 3 bis a 3 quater, della legge regionale 13/2018 , come aggiunte dal comma 5, trovano applicazione anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
7.
Dopo il comma 4 dell'articolo 58 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), è aggiunto il seguente:
<< 4 bis. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, in deroga all' articolo 57, comma 1, della legge regionale 14/2002 , liquida ed eroga in via anticipata i contributi di cui al comma 1, non ancora pagati alla data del 30 settembre 2019.>>.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Lignano Sabbiadoro il contributo di 640.000 euro convertito, ai sensi dell' articolo 29, comma 5, della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), per i lavori di ampliamento dell'impianto polisportivo Teghil - II lotto.
9. Per le finalità di cui al comma 8 il Comune di Lignano Sabbiadoro presenta alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.
10. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede alla conferma del contributo e alla fissazione di nuovi termini di aggiudicazione, inizio e ultimazione dei lavori e di rendicontazione del contributo stesso.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Resia il contributo di 146.500 euro, convertito ai sensi dell' articolo 29, comma 5, della legge regionale 13/2014 , per l'intervento di adeguamento e sistemazione delle tribune del campo sportivo comunale.
12. Per le finalità di cui al comma 11 il Comune di Resia presenta alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.
13. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede alla conferma del contributo e alla fissazione di nuovi termini di aggiudicazione, inizio e ultimazione dei lavori e di rendicontazione del contributo stesso.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi del bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 244, ai Comuni di Latisana e Remanzacco.
15. Per le finalità di cui al comma 14 i Comuni presentano alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza volta a ottenere la conferma del contributo.
16. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede alla conferma dei contributi e alla fissazione di un nuovo termine per la trasmissione della determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori principali.
17. In deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, e dall' articolo 4, comma 2, della legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia), nonché a quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 14 del decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2018, n. 105 (Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 ), per l'anno 2019 si prescinde dai pareri del Comitato tecnico scientifico per gli Ecomusei ivi previsti.
18. Per l'anno 2019 l'Amministrazione regionale sostiene la gestione e lo sviluppo degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale mediante la concessione di contributi destinati unicamente al sostegno dei programmi di attività degli Ecomusei medesimi.
19. Il termine previsto dal regolamento di attuazione dell' articolo 4 bis della legge regionale 10/2006 , emanato con decreto del Presidente della Regione 105/2018 , è fissato, per l'anno 2020, dall'1 al 29 febbraio dell'anno medesimo.
20. All' articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 40 è sostituito dal seguente:
<< 40. Al fine di potenziare l'attrattività turistica e culturale del territorio regionale, la Regione è autorizzata a concedere incentivi ai Comuni, alle Associazioni culturali e agli enti ecclesiastici, proprietari di immobili o aree site nel territorio regionale su cui insistono siti archeologici paleocristiani minori, per la realizzazione di interventi di valorizzazione dei siti medesimi. I siti oggetto di finanziamento sono individuati d'intesa tra l'Amministrazione regionale e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del FVG del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia.>>;

b)
il comma 41 è sostituito dal seguente:
<<41. Gli incentivi di cui al comma 40 sono concessi con la procedura automatica di cui all' articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>;

c)
dopo il comma 41 sono inseriti i seguenti:
<< 41 bis. Gli incentivi di cui al comma 40 sono concessi, entro il limite massimo di 300.000 euro, in misura pari al 100 per cento delle spese ammissibili. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di incentivo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dello stesso, sostenute successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto, dal soggetto richiedente l'incentivo e rientranti nelle categorie individuate dall' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
41 ter. Sono ammissibili a incentivo gli interventi di valorizzazione, come definita dall' articolo 6 del decreto legislativo 42/2004 , dei siti archeologici paleocristiani minori individuati ai sensi del comma 40.
41 quater. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al comma 40, corredate del quadro economico dell'intervento da realizzare, sono inviate alla Direzione centrale competente in materia di beni culturali entro il 31 ottobre di ogni anno, a pena di inammissibilità.
41 quinquies. L'ufficio competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande, registrate secondo l'ordine cronologico di ricevimento. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda l'incentivo è concesso, sulla base del quadro economico di cui al comma 41 quater, nei limiti di cui al comma 41 bis e delle risorse disponibili. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'incentivo è disposta secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande medesime.
41 sexies. Per la concessione e la erogazione dei contributi di cui al comma 40, si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002 .>>.

21. In sede di prima applicazione, per l'anno 2019, le domande per la concessione degli incentivi di cui all' articolo 7, comma 40, della legge regionale 13/2019 , come sostituito dalla lettera a) del comma 20, sono inviate alla Direzione centrale competente in materia di beni culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di inammissibilità.
22. Alle finalità di cui all' articolo 7, comma 40, della legge regionale 13/2019 , come sostituito dalla lettera a) del comma 20, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
23. Il Comune di Montereale Valcellina è autorizzato a destinare il contributo di 50.000 euro, concesso ai sensi dell' articolo 7, comma 100, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), per interventi di manutenzione straordinaria alla copertura dell'edificio accessorio alla centrale "Antonio Pitter" di Malnisio, anche al finanziamento della progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria del medesimo edificio.
24. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Montereale Valcellina presenta al Servizio competente in materia di beni culturali la domanda volta a ottenere la fissazione dei nuovi termini di ultimazione dell'intervento finanziato e di rendicontazione del relativo contributo, corredata del cronoprogramma aggiornato dell'intervento medesimo e del quadro economico complessivo dell'opera.
25.
Alla lettera d) del comma 29 dell'articolo 7 della legge regionale 13/2019 , dopo le parole << promotori dei progetti >> sono aggiunte le seguenti: << , gli eventuali obblighi in capo a essi e le misure sanzionatorie per il mancato rispetto dei medesimi >>.

26. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236 (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 "Norme regionali in materia di beni culturali"), gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento medesimo presentano le domande di contributo per l'anno 2020 nel periodo compreso tra l'1 novembre 2019 e il 31 gennaio 2020.
27. La relazione riepilogativa da allegare, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Regione 236/2016 , alla domanda di contributo presentata per l'anno 2020, è riferita a tutte le attività e le iniziative svolte nell'anno 2018, ancorché non finanziate.
28. In relazione al disposto di cui al comma 26 sono rendicontabili, qualora ammissibili, tutte le spese pertinenti allo svolgimento del programma annuale di attività allegato alla domanda di contributo, ivi comprese quelle generate nel periodo compreso fra l'1 gennaio 2020 e la data di presentazione della domanda medesima.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il saldo dei contributi concessi ai sensi del bando per la valorizzazione dei siti di archeologia industriale nel Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto n. 3319/CULT del 16 settembre 2009, accertata l'ultimazione degli interventi finanziati e il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla loro realizzazione, ancorché i beneficiari dei contributi non abbiano soddisfatto ovvero abbiano soddisfatto parzialmente uno o più dei criteri previsti all'articolo 11 del bando medesimo.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 50.000 euro annui, concesso al Comune di Majano con decreto n. 5083/CULT del 27 novembre 2009, ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), finalizzato alla realizzazione dell'intervento denominato "ex ospedale S. Giovanni da Gerusalemme: restauro, consolidamento strutture, finiture, muro di recinzione - 3° lotto", già confermato con decreto n. 4154/CULT/2018 ai sensi dell' articolo 6, comma 18, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015).
31. Per le finalità di cui al comma 30 il Comune di Majano presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata del cronoprogramma aggiornato dell'intervento.
32. Il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza di cui al comma 31, provvede a confermare il contributo e a fissare, in coerenza con quanto indicato nel nuovo cronoprogramma trasmesso dal Comune di Majano, i nuovi termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della relativa spesa.
33. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella F.