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Legge regionale 25 ottobre 2019, n. 15

Contributo straordinario di solidarietà in favore dei familiari degli agenti della Polizia di Stato Matteo Demenego e Pierluigi Rotta.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/10/2019
Materia:
110.00 - PROBLEMI GENERALI - PROBLEMI ISTITUZIONALI - RAPPORTI CON LO STATO

Art. 1
 (Contributo straordinario di solidarietà)
1. Al fine di manifestare la solidarietà della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la morte dei due agenti della Polizia di Stato deceduti in data 4 ottobre 2019 durante l'espletamento del servizio presso la Questura di Trieste sono assegnati un contributo straordinario pari a 100.000 euro alla famiglia dell'agente scelto Matteo Demenego e un contributo straordinario pari a 100.000 euro alla famiglia dell'agente Pierluigi Rotta.
2. Per l'accesso ai contributi di cui al comma 1, possono presentare domanda il coniuge, il convivente di fatto come definito dalla normativa statale, e i figli. In mancanza dei soggetti di cui al periodo precedente, possono presentare domanda gli ascendenti fino al primo grado e, in mancanza anche di questi, i fratelli e le sorelle.
3. La domanda di cui al comma 2 è presentata alla Presidenza della Regione.
4. Sulla base della domanda presentata ai sensi del comma 2, la Giunta regionale individua con propria deliberazione i beneficiari dei contributi di cui comma 1.
Art. 2
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 1 (Organi istituzionali) - Titolo 1 (Spese correnti) dello Stato di previsione della spesa del Bilancio per gli anni 2019-2021.
2. All'onere complessivo di 200.000 euro derivante dal comma 1, si provvede per l'anno 2019 come di seguito indicato:
a) mediante storno di 105.000 euro sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021;
b) mediante storno di 70.000 euro sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021;
c) mediante storno di 25.000 euro sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
3. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
Art. 3
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.