LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2019, n. 14

Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/08/2019
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Capo III
 Strumenti finanziari delle Ater
Art. 12
 (Fonti di finanziamento)
1. Le Ater provvedono al raggiungimento dei propri obiettivi mediante:
a) i finanziamenti dello Stato, della Regione, degli Enti locali e dell'Unione europea destinati all'edilizia socio-abitativa;
b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà o in gestione, secondo i criteri e le modalità stabiliti con i regolamenti di attuazione previsti dalla legge regionale 1/2016 ;
c) i finanziamenti di fondi integrativi appositamente stanziati dalla Regione e dai Comuni per il perseguimento delle finalità inerenti al ruolo di calmieratori del mercato per la tutela delle fasce più deboli e per le situazioni di particolare tensione abitativa;
d) i finanziamenti a fronte di spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia sovvenzionata e di edilizia convenzionata;
e) i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare;
f) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni;
g) tutte le ulteriori entrate derivanti dalle attività di cui all'articolo 3;
h) le sanzioni amministrative, di natura pecuniaria e accessoria spettanti alla Regione Friuli Venezia Giulia in materia di edilizia sovvenzionata, le cui funzioni per l'applicazione sono esercitate tramite le Ater; conseguentemente ogni riferimento di leggi nazionali e regionali e loro regolamenti riguardanti la materia delle sanzioni amministrative in applicazione dell' articolo 316 ter, secondo comma, del codice penale , per l'edilizia sovvenzionata si intende attribuito alle Ater.
Art. 13
 (Fondo sociale)
1. Al fine di assicurare la tutela delle fasce più deboli di utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica presso ciascuna Ater è istituito un apposito Fondo sociale.
2. Al finanziamento del Fondo sociale provvedono:
a) l'Ater mediante stanziamento determinato nell'ambito dei piani finanziari;
b) i Comuni relativamente agli alloggi ubicati nel proprio territorio;
c) la Regione con finanziamenti all'uopo stanziati periodicamente nel bilancio e con i criteri e le modalità indicati nel regolamento di attuazione di cui all' articolo 12 della legge regionale 1/2016 con riferimento all'azione di cui all' articolo 16 della legge regionale 1/2016 .
3. Il Fondo sociale è destinato a compensare le minori entrate nei canoni di locazione e nelle quote per i servizi accessori pagati dagli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata. Tali finanziamenti sono destinati anche a interventi di manutenzione degli immobili di edilizia sovvenzionata.
4. Le modalità di utilizzazione del Fondo sociale di cui al comma 1, nonché le procedure di contribuzione dei Comuni, sono stabilite da apposito regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Ater, sulla base dello schema proposto dalla Conferenza del sistema regionale delle Ater di cui all'articolo 9, sentito il Consiglio delle autonomie locali, e approvato con delibera della Giunta regionale.
Art. 14
 (Bilancio)
1. Entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione e il piano finanziario.
2. Entro il 30 maggio di ciascun anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio relativo all'esercizio precedente.
3. I bilanci delle Ater sono predisposti in conformità al disposto del codice civile e allo schema tipo di cui all'articolo 10, comma 9; i bilanci sono trasmessi alla competente struttura regionale entro quindici giorni dalla loro approvazione.
4. Le Ater, in quanto soggetti incaricati della gestione di servizi di interesse economico generale e percipienti compensazioni di servizio pubblico, redigono il bilancio in modo da individuare i costi imputabili ai servizi di interesse economico generale e verificare che l'importo delle compensazioni versate risulti corretto.
5. I bilanci sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.