LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 luglio 2019, n. 11

Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO.

TESTO VIGENTE dal 12/11/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/08/2019
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Capo VI
 Disposizioni finali e transitorie
Art. 17
 (Valorizzazione turistica dei siti regionali UNESCO)
1. La Regione assicura la valorizzazione dei siti regionali UNESCO anche avvalendosi dell'Agenzia PromoTurismoFVG, di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), che attua azioni mirate allo sviluppo del turismo culturale e naturale, in sinergia con i soggetti gestori e in coerenza con i piani operativi di ciascun sito.
Art. 18
 (Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2019, i finanziamenti previsti dagli articoli 7 e 8 sono riconosciuti all'ente gestore di ciascun sito regionale culturale UNESCO sulla base di una domanda contenente la relazione illustrativa delle iniziative proposte, corredata del relativo quadro di spesa, da presentare alla Regione entro l'1 settembre.
2. L'individuazione delle iniziative oggetto di finanziamento e la misura dei finanziamenti di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale entro il 30 settembre 2019, tenuto conto di quanto previsto nella documentazione presentata, in coerenza con le caratteristiche del soggetto gestore del sito e con il relativo piano di gestione.
3. I finanziamenti sono concessi ed erogati entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al comma 2. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
4. Sono ammissibili le spese relative alle iniziative oggetto di finanziamento già sostenute nel corso del 2019 dal soggetto gestore.
5. In sede di prima applicazione, la struttura tecnico operativa di cui all'articolo 13 è composta da cinque unità di personale trasferito, mediante l'istituto della mobilità compartimentale o, in subordine, intercompartimentale.
6. Nell'ambito delle procedure di mobilità compartimentale di cui al comma 5, il nulla osta di cui all' articolo 23, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è richiesto solamente qualora il dipendente interessato provenga da un ente locale del Comparto unico con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
7. La struttura tecnico operativa garantisce il proprio supporto a decorrere dalla assegnazione del personale specializzato alla struttura medesima.
8. Il sostegno di cui all'articolo 14, comma 1, trova applicazione con riferimento al Progetto di candidatura per l'inserimento, nella lista del patrimonio mondiale culturale dell'UNESCO, del Paesaggio rurale Collio (Italia) - Brda (Slovenia) tra Isonzo e Judrio.
Art. 19
 (Abrogazione)
1.
L' articolo 18 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è abrogato.

Art. 20
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 7 è autorizzata, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa complessiva di 270.000 euro per gli anni 2020 e 2021, in ragione di 135.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, la spesa complessiva di 510.000 euro per gli anni 2020 e 2021, in ragione di 255.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede per ciascuno degli anni 2020 e 2021, relativamente alle spese di parte corrente, mediante storno di 20.500 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti), di 95.500 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 19.000 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, mediante prelevamento di pari importo per ciascuno degli anni 2020 e 2021 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
3. Per le finalità di cui all'articolo 9 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2021 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
5. Agli oneri derivanti dall'articolo 13 si provvede a valere sulle risorse stanziate sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
6. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 18, comma 8, è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, suddivisi in ragione di 20.000 euro per gli anni dal 2019 al 2020 e 10.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede mediante rimodulazione di 30.000 euro, suddivisi in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e mediante storno di 20.000 euro, suddivisi in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 e 2020 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
8. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 1, è autorizzata, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa di 135.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, la spesa di 255.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede per l'anno 2019, relativamente alle spese di parte corrente, mediante storno di 20.500 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti), di 87.500 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), di 19.000 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 8.000 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
10. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
Art. 21
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.