LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 luglio 2019, n. 11

Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO.

TESTO VIGENTE dal 12/11/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/08/2019
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Capo II
 Del patrimonio culturale
Art. 3
 (Ricognizione dei siti regionali culturali UNESCO)
1. Fanno parte del patrimonio mondiale culturale riconosciuto dall'UNESCO i seguenti siti regionali:
a) Zona archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia;
b) Gastaldaga con il Tempietto Longobardo, il complesso episcopale e il museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli, nell'ambito del sito "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)";
c) Sito palafitticolo di Palù di Livenza e Santissima (Caneva/Polcenigo - PN), nell'ambito dei "Siti palafitticoli preistorici delle Alpi";
d) Fortezza di Palmanova, nell'ambito del sito "Le opere di difesa veneziane del XVI e XVII sec. Stato di terra-Stato di mare occidentale".
Art. 4
 (Programmi operativi)
1.
In coerenza con l' articolo 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 77 (Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella << lista del patrimonio mondiale >>, posti sotto la tutela dell'UNESCO), al fine di garantire un elevato livello di conservazione, valorizzazione e fruizione dei siti regionali culturali UNESCO, i soggetti gestori dei siti adottano Programmi operativi annuali con proiezione triennale.

2. Il Programma operativo, in particolare, definisce:
a) le linee strategiche per la promozione e il sostegno della conservazione e valorizzazione del sito;
b) le priorità di intervento, le relative modalità attuative e la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie;
c) le eventuali forme di integrazione e collegamento con gli strumenti regionali o territoriali di programmazione e pianificazione;
d) le azioni necessarie per reperire risorse finanziarie.
3. Le priorità di intervento fanno riferimento a:
a) interventi di gestione ordinaria;
b) interventi di promozione e sostegno della conservazione e fruizione riferiti all'ambito territoriale del sito UNESCO;
c) interventi di valorizzazione riferiti a un'area territoriale più vasta, che tenga conto dei confini amministrativi o urbanistici del sito e dei confini definiti da fenomeni culturali o logiche economiche.
4. Le eventuali forme di integrazione e di collegamento con strumenti regionali e territoriali di programmazione e pianificazione fanno riferimento, in particolare, al piano strategico, al piano paesaggistico, ai piani di sviluppo locale sostenibile, ai sistemi turistici locali e ai piani relativi alle aree protette.
5. Le azioni necessarie per reperire risorse finanziarie fanno riferimento alle azioni esperibili per reperire risorse sia pubbliche che private, anche mediante contratti di sponsorizzazione.
6. Il Programma operativo è predisposto in coerenza con quanto previsto nell'ambito del piano di gestione del sito.
Art. 5
 (Soggetti coinvolti nel Programma operativo)
1. Il Programma operativo è predisposto dal soggetto gestore del sito regionale culturale UNESCO secondo un processo partecipato che coinvolge i soggetti pubblici e privati interessati alla conservazione, valorizzazione e fruizione del sito medesimo.
2. La Regione promuove il coordinamento degli interventi dei Programmi operativi con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia.
Art. 6
 (Procedura di formazione e adozione del Programma operativo)
1. Il Programma operativo è presentato dal soggetto gestore alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno, con riferimento alle annualità successive, unitamente alla domanda di finanziamento annuale. Il programma operativo è valutato dalla Giunta regionale ai fini dei finanziamenti di cui agli articoli 7 e 8.
2. Per l'elaborazione del Programma operativo il soggetto gestore può avvalersi del supporto della struttura di cui all'articolo 13.
Art. 7
 (Finanziamento annuale)
1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi di gestione ordinaria di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), finalizzati, in particolare, a mantenere il riconoscimento di patrimonio culturale mondiale, la Regione riconosce all'ente gestore di ciascun sito regionale culturale UNESCO un finanziamento annuale, la cui misura è stabilita con la delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 6, in coerenza con le caratteristiche del soggetto gestore del sito e con il relativo piano di gestione.
2. I finanziamenti sono concessi ed erogati entro il 31 marzo di ogni anno. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
3. La concessione dei finanziamenti è subordinata all'attuazione del Programma operativo con riferimento all'annualità precedente.
Art. 8
 (Ulteriori misure di sostegno)
1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi di promozione e sostegno della conservazione, fruizione e valorizzazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettere b) e c), la Regione sostiene i siti regionali culturali UNESCO mediante finanziamenti sulla base di quanto previsto nel Programma operativo.
2. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6 sono individuati gli interventi dei Programmi operativi oggetto di finanziamento, sulla base delle caratteristiche del soggetto gestore del sito e della coerenza degli interventi con gli strumenti regionali e territoriali di programmazione e pianificazione.
3. Qualora il soggetto gestore del sito regionale culturale UNESCO sia un ente locale, gli interventi individuati ai sensi del comma 2 costituiscono priorità regionali complessive di sviluppo del territorio nell'ambito della Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato, ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).
4. Qualora il soggetto gestore del sito regionale culturale UNESCO sia un soggetto diverso da un ente locale, gli interventi individuati ai sensi del comma 2 sono finanziati nella misura stabilita con la legge regionale di stabilità. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi e le modalità di erogazione, nonché i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
Art. 8 bis
 (Misure di sostegno a favore di beni culturali di particolare rilevanza)
1. Al fine di sostenere e incrementare il grado di fruizione e di valorizzazione di beni culturali di particolare rilevanza e di elevato valore strategico collocati nei siti regionali culturali UNESCO, la Regione può stipulare, con i soggetti pubblici e privati gestori di tali beni, convenzioni per la realizzazione di interventi e attività di comune interesse pubblico.
2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione dispone specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale e con le modalità definite nelle convenzioni di cui al comma 1, di durata anche pluriennale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 22/2020
Art. 9
 (Misure di sostegno a favore di nuovi siti regionali culturali UNESCO)
1. La Regione sostiene l'avvio della gestione dei nuovi siti regionali inseriti nella lista del patrimonio culturale mondiale, mediante finanziamento una tantum, previa presentazione di una domanda alla Regione, corredata di un preventivo di spesa.
2. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione della spesa.
Art. 10
 (Zona archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia)
1. Le misure di sostegno previste dalla presente legge non si applicano al sito UNESCO "Zona archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia" per il quale continuano a trovare applicazione, in particolare, le disposizioni della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area).