LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 luglio 2019, n. 11

Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO.

TESTO VIGENTE dal 12/11/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/08/2019
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 3
 (Ricognizione dei siti regionali culturali UNESCO)
1. Fanno parte del patrimonio mondiale culturale riconosciuto dall'UNESCO i seguenti siti regionali:
a) Zona archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia;
b) Gastaldaga con il Tempietto Longobardo, il complesso episcopale e il museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli, nell'ambito del sito "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)";
c) Sito palafitticolo di Palù di Livenza e Santissima (Caneva/Polcenigo - PN), nell'ambito dei "Siti palafitticoli preistorici delle Alpi";
d) Fortezza di Palmanova, nell'ambito del sito "Le opere di difesa veneziane del XVI e XVII sec. Stato di terra-Stato di mare occidentale".