LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3

Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/02/2018
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
440.07 - Fonti energetiche
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO II
 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA
Art. 12
  (Modifiche alla legge regionale 19/2012 )
1. Alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dell'articolo 21 le parole << un anno >> sono sostituite dalle seguenti: << tre anni >>;

b)
al comma 2 dell'articolo 47 bis le parole << due anni >> sono sostituite dalle seguenti: << quattro anni >>.

Art. 13
 (Disposizioni sugli attestati di prestazione energetica degli edifici)
1. Al fine di alimentare il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE), istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), dall'1 marzo 2018, sul territorio regionale, gli attestati di prestazione energetica degli edifici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), sono esclusivamente depositati sul registro telematico della Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 26 giugno 2015.
Art. 14
 (Disposizioni sugli impianti di distribuzione dei carburanti)
1. Per le finalità di cui all' articolo 42, comma 6, della legge regionale 19/2012 , sono considerati in condizioni di incompatibilità territoriale o di inidoneità tecnica gli impianti di distribuzione dei carburanti che non presentino al Comune il programma di adeguamento o di chiusura dell'impianto entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
2Dichiarata, con Sentenza della Corte Costituzionale n. 119 dd. 03/04/2019 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 21 dd. 22/05/2019) l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della presente legge.