LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 10
 (Sistema delle autonomie locali, sicurezza e integrazione, coordinamento della finanza pubblica)
1. A integrazione delle entrate proprie degli enti locali, le risorse finanziarie regionali complessive pari a 1.722.320.613,64 euro a favore dei medesimi per il triennio 2019-2021, per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), ammontano:
a) per l'anno 2019 a 550.056.285,88 euro;
b) per l'anno 2020 a 610.897.587,30 euro;
c) per l'anno 2021 a 561.366.740,46 euro.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono costituite:
a) dalla quota garantita ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale 18/2015 , pari a complessivi 1.388.764.153,56 euro per il triennio 2019-2021, di cui 446.084.357,90 euro per l'anno 2019, 476.227.597,83 euro per l'anno 2020, 466.452.197,83 euro per l'anno 2021;
b) dalla quota straordinaria derivante da ulteriori risorse aggiuntive del bilancio regionale, pari a complessivi 105.193.906,09 euro per il triennio 2019-2021, di cui 27.851.076,65 euro per l'anno 2019, 58.549.138,14 euro per l'anno 2020, 18.793.691,30 euro per l'anno 2021; le risorse complessive della quota straordinaria per il triennio 2019-2021 sono destinate, per l'importo di 70.920.000 euro, alla concertazione di cui al comma 69;
c) dalla quota aggiuntiva ordinaria pari a complessivi 228.362.553,99 euro per il triennio 2019-2021, di cui 76.120.851,33 euro per ciascun anno del triennio.
3. Le risorse di cui al comma 2, lettera a), così come indicate nella Tabella Q, sono destinate al finanziamento:
a) del fondo ordinario transitorio comunale di cui al comma 4;
b) del fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 14 per l'importo pari a 113.251.757,38 euro per il triennio 2019-2021, di cui 41.009.052,46 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 31.233.652,46 euro per l'anno 2021;
c) del fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 19, per l'importo pari a 46.818.404,10 euro per il triennio 2019-2021, di cui 12.946.374,82 euro per l'anno 2019 e 16.936.014,64 euro per ciascuno degli anni 2020-2021;
d) del fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui al comma 26;
e) del fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie di cui al comma 29;
f) del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui al comma 40;
g) del fondo per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali di cui al comma 42;
h) del fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi di cui al comma 47;
i) dell'assegnazione di cui al comma 50 per l'importo pari a 4.757.490,75 euro per il triennio 2019-2021, di cui 1.585.830,25 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
j) dell'assegnazione di cui al comma 52 per l'importo di complessivi 3 milioni di euro per il triennio 2019-2021, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
k) dell'assegnazione di cui al comma 54;
l) dell'assegnazione di cui al comma 56;
m) dell'assegnazione di cui al comma 60;
n) dell'assegnazione di cui all' articolo 10, comma 82, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), di cui all' articolo 11, comma 4, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), di cui all' articolo 10, comma 79, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), e di cui al comma 69 per l'importo di 22.245.212 euro per l'anno 2021;
o) dell'assegnazione di cui al comma 72 per l'importo pari a 7.296.562,97 euro per il triennio 2019-2021, di cui 2.434.228,65 euro per l'anno 2019 e 2.431.167,16 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
p) dell'assegnazione di cui al comma 75 per l'importo pari a 3 milioni di euro per il triennio 2019-2021, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
q) degli impegni pluriennali a favore dei Comuni di cui all'articolo 10, commi 81 e 83, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e di cui all' articolo 10, comma 38, della legge regionale 20/2018 ;
r) dell'assegnazione di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale 14/2018 per gli oneri derivanti dalla quota associativa per la partecipazione del Comune di Pordenone al Consorzio universitario;
s) dell'assegnazione di cui all' articolo 10, comma 88, della legge regionale 45/2017 ;
t)
dell'assegnazione di cui all' articolo 17 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture);

u) dell'assegnazione di cui all'articolo 11, comma 26;
v) dell'assegnazione di cui all'articolo 11, comma 28;
w) dell'assegnazione di cui all'articolo 11, comma 30;
x) dell'assegnazione di cui all'articolo 11, comma 32;
y) del fondo per il funzionamento e l'attività istituzionale degli enti di area vasta di nuova istituzione di cui al comma 90.
4. Il fondo ordinario transitorio comunale di cui all' articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015 è pari a complessivi 1.080.335.944,14 euro per il triennio 2019-2021, di cui 360.112.946,30 euro per l'anno 2019 e 360.111.498,92 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
5. Il fondo di cui al comma 4 è suddiviso in:
a) quota specifica, pari a 14.565.198,33 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
b) quota ordinaria, pari a 210.258.829,29 euro per l'anno 2019, a 195.161.075,68 euro per l'anno 2020 e a 170.161.075,68 euro per l'anno 2021;
c) quota di perequazione, pari a 135.288.918,68 euro per l'anno 2019, a 150.385.224,91 euro per l'anno 2020 e a 175.385.224,91 euro per l'anno 2021.
6. Per l'anno 2019 la quota di cui al comma 5, lettera a), è ripartita in misura proporzionale all'assegnazione dell'anno 2018.
7. Per l'anno 2019 la quota di cui alla lettera b) del comma 5 è ripartita per l'importo di 146.571.739,12 euro in misura proporzionale all'assegnazione dell'anno 2018, come integrata dall'importo previsto nell' articolo 8, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), per l'importo di 21.690.090,17 euro in misura corrispondente alla differenza tra l'importo spettante ai singoli Comuni come previsto per l'anno 2017 dall' articolo 7, comma 8, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), e l'importo assegnato agli stessi Comuni e per lo stesso anno a titolo di quota specifica, ordinaria e di perequazione del fondo ordinario transitorio comunale, al netto degli importi individuati per ciascun Comune nell'allegato A del decreto del direttore del Servizio finanza locale n. 233/2017, per l'importo di 35.647.000 euro in misura proporzionale agli importi di cofinanziamento comunale dei servizi sociali individuati nell'allegato A del decreto del direttore del Servizio finanza locale n. 233/2017 e per l'importo di 6.350.000 euro in misura proporzionale all'assegnazione di cui all' articolo 10, comma 5, lettera d), della legge regionale 45/2017 .
8. Per l'anno 2019 la quota di cui al comma 5, lettera c), è ripartita in misura proporzionale all'assegnazione dell'anno 2018 di cui all' articolo 10, comma 5, lettera c), della legge regionale 45/2017 , come integrata dall'importo previsto nell' articolo 8, comma 2, della legge regionale 4/2018 .
9. Per gli anni 2020 e 2021 le quote di cui al comma 5, lettere a) e b), sono ripartite in misura proporzionale alle rispettive assegnazioni dell'anno 2019.
10. Per gli anni 2020 e 2021 la quota di cui al comma 5, lettera c), è ripartita in base ai criteri definiti con regolamento regionale.
11. Le risorse di cui al comma 4, se non erogate entro il 15 ottobre di ciascun anno ai sensi dell' articolo 17 della legge regionale 18/2015 , sulla base delle comunicazioni degli enti locali trasmesse con la modalità informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, sono erogate entro il 30 novembre del medesimo anno.
12. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 1.080.335.944,14 euro per il triennio 2019-2021, di cui 360.112.946,30 euro per l'anno 2019 e 360.111.498,92 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
13.
I commi 3 e 4 dell' articolo 8 della legge regionale 4/2018 sono abrogati.

14. Il fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui all' articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015 è pari a complessivi 118.586.310,54 euro per il triennio 2019-2021, di cui 41.009.052,46 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 36.568.205,62 euro per l'anno 2021.
15. Il fondo di cui al comma 14 è suddiviso in:
a)
quota per il funzionamento e l'attività istituzionale delle Unioni territoriali intercomunali, che tiene conto anche delle funzioni derivanti dagli enti locali territoriali soppressi, pari a 18.988.219,13 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 14.547.372,29 euro per l'anno 2021;

b) quota per le funzioni provinciali trasferite, relative all'edilizia scolastica, pari a 22.020.833,33 euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.
16. Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 il fondo di cui al comma 14 è ripartito secondo gli importi individuati nella Tabella P "Fondo ordinario UTI", allegata alla legge regionale 45/2017 , con riferimento alla quota per il funzionamento e l'attività istituzionale e alla quota per le funzioni provinciali trasferite.
17. Per l'anno 2021 le quote di cui al comma 15, lettere a) e b), sono ripartite in misura proporzionale alle rispettive assegnazioni dell'anno 2020.
18. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa complessiva di 118.586.310,54 euro per il triennio 2019-2021, di cui 41.009.052,46 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 36.568.205,62 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
19. Il fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali di cui all' articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015 , è pari a complessivi 47.818.404,10 euro per il triennio 2019-2021, di cui 13.946.374,82 euro per l'anno 2019, e 16.936.014,64 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
20. Il fondo di cui al comma 19 è suddiviso:
a) per la quota di 38.818.404,10 euro a favore dei Comuni, pari a 10.946.374,82 euro per l'anno 2019 e pari a 13.936.014,64 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
b) per la quota di 9 milioni di euro a favore delle Unioni territoriali intercomunali, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per gli immobili destinati all'istruzione secondaria di secondo grado.
21. Per l'anno 2019 la quota di cui al comma 20, lettera a), è ripartita con i criteri di seguito indicati:
a) per il 20 per cento in misura proporzionale alla superficie di ciascun Comune rispetto alla superficie totale della Regione, sulla base dei dati ISTAT;
b) per il 10 per cento in misura proporzionale alla superficie montana di ciascun Comune rispetto al totale della superficie montana della Regione, secondo i dati forniti dall'UNCEM;
c) per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente di ciascun Comune rispetto alla popolazione complessiva della Regione, sulla base dei dati ISTAT;
d) per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione di età minore o uguale a quattordici anni di ciascun Comune rispetto alla popolazione complessiva della Regione compresa in questa fascia di età, sulla base dei dati ISTAT;
e) per il 20 per cento in misura proporzionale alla viabilità di proprietà di ciascun Comune.
22. Per gli anni 2020 e 2021 la quota di cui al comma 20, lettera a), è ripartita in proporzione all'assegnazione dell'anno 2019.
23. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 la quota di cui al comma 20, lettera b), è ripartita in misura proporzionale alle rispettive quote assegnate nell'anno 2018.
24. Le risorse del fondo di cui al comma 19 sono concesse d'ufficio ed erogate in un'unica soluzione.
25. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa complessiva di 47.818.404,10 euro per il triennio 2019-2021, di cui 13.946.374,82 euro per l'anno 2019 e 16.936.014,64 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
26. Il fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui all' articolo 8, comma 9, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e all' articolo 14, comma 8, della legge regionale 18/2015 , è pari a complessivi 4.593.729,44 euro per il triennio 2019-2021, di cui 834.576,48 euro per l'anno 2019 e 1.864.576,48 euro per l'anno 2020 e 1.894.576,48 euro per l'anno 2021.
27. Il fondo di cui al comma 26 è assegnato d'ufficio e in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
28. Per la finalità prevista dal comma 26 è destinata la spesa complessiva di 4.593.729,44 euro per il triennio 2019-2021, di cui 834.576,48 euro per l'anno 2019 e 1.864.576,48 euro per l'anno 2020 e 1.894.576,48 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
29. Il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie, di cui all' articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015 , è pari a complessivi 3.420.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 1.140.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
30. Il fondo di cui al comma 29 è suddiviso in:
a) quota per la valorizzazione di buone pratiche dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, pari a 640.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
b) quota per il contributo al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all' articolo 32, comma 2, della legge regionale 18/2015 , pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
31. Per l'anno 2019 la quota di cui al comma 30, lettera a), è destinata al concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali.
32. Il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 31 è determinato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di contributo.
33. La domanda per accedere al contributo di cui al comma 31 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile 2019, e contiene:
a) la richiesta espressa di voler beneficiare del contributo;
b) l'indicazione dell'ammontare complessivo delle penalità connesse all'estinzione anticipata del debito, comprovate da una simulazione di chiusura anticipata del mutuo fornita dall'istituto erogatore del mutuo stesso;
c) gli estremi dell'atto consiliare contenente la volontà di estinzione anticipata del debito;
d) la dichiarazione che la richiesta è formulata per operazioni di estinzione anticipata attivate dalla data dell'1 gennaio 2019 o che l'ente intende adottare entro l'anno 2019.
34. Il contributo di cui al comma 31 è concesso entro il 31 maggio 2019. In caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
35. Le risorse di cui al comma 31 non utilizzate per le domande presentate ai sensi del comma 33 sono concesse entro il 31 ottobre 2019 previa richiesta, da presentare con le modalità previste al comma 33, entro il 30 settembre 2019. In caso di insufficienza di risorse l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
36. L'erogazione delle risorse di cui ai commi 34 e 35 è disposta in via posticipata, previa presentazione entro il 31 marzo 2020 degli oneri effettivamente sostenuti e della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta estinzione anticipata del debito.
37. Per gli anni 2020 e 2021 i criteri per l'accesso, per il riparto e per la gestione del fondo di cui al comma 30, lettera a), sono definiti con regolamento regionale.
38. Per la quota di cui al comma 30, lettera b), si applica quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all' articolo 32, comma 3, della legge regionale 18/2015 .
39. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa complessiva di 3.420.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 1.140.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
40. Il fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile previsto dall' articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015 è pari a complessivi 2.481.642,65 euro per il triennio 2019-2021, di cui 631.048,35 euro per l'anno 2019 e 925.297,15 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
41. Per la finalità prevista dal comma 40 è destinata la spesa complessiva di 2.481.642,65 euro per il triennio 2019-2021, di cui 631.048,35 euro per l'anno 2019 e 925.297,15 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni un fondo per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali, ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 18/2015 . Le risorse sono assegnate su base annua ai Comuni in misura pari al 50 per cento dell'aumento derivante dalla differenza tra il limite minimo del compenso base annuo lordo per classe demografica, stabilito con il decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres. e il compenso massimo annuo lordo per classe demografica, stabilito con il decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005, n. 092/Pres.
43. L'assegnazione di cui al comma 42 spetta a decorrere:
a) dall'1 gennaio 2018 a favore dei Comuni che hanno conferito l'incarico di revisore dall'1 settembre al 31 dicembre 2017;
b) dalla data di conferimento dell'incarico di revisore a favore dei Comuni che conferiscono l'incarico dall'1 gennaio 2018.
44. Le risorse di cui al comma 42 sono assegnate d'ufficio e in un'unica soluzione a seguito della comunicazione di conferimento dell'incarico da parte del Comune.
45. Il fondo di cui al comma 42 è pari a complessivi 1.350.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 450.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
46. Per la finalità prevista dal comma 42 è destinata la spesa complessiva di 1.350.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 450.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli enti locali, a domanda, un fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione, pari a complessivi 750.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
48. Con regolamento regionale sono definiti i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 47 tra i quali, in particolare, la dimostrazione di aver effettuato opportuni accantonamenti nell'apposito fondo, le modalità di presentazione della domanda e di erogazione, nonché le modalità e le tempistiche pluriennali di restituzione alla Regione dell'assegnazione ricevuta.
49. Per la finalità prevista dal comma 47 è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
50. L'assegnazione di cui all' articolo 11, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è pari a complessivi 13.428.406,65 euro per il triennio 2019-2021, di cui 4.476.135,55 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
51. Per la finalità prevista dal comma 50 è destinata la spesa complessiva di 13.428.406,65 euro per il triennio 2019-2021, di cui 4.476.135,55 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
52. L'assegnazione di cui all' articolo 10, comma 78, della legge regionale 25/2016 , con riferimento alle spese di parte corrente, è pari a complessivi 3.400.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 1.400.000 euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
53. Per la finalità prevista dal comma 52 è destinata la spesa complessiva di 3.400.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 1.400.000 euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
54. L'assegnazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 56, commi 16, 17 e 18, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è pari a complessivi 1.470.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 490.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
55. Per la finalità prevista dal comma 54 è destinata la spesa complessiva di 1.470.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 490.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, un fondo pari a complessivi 160.000 euro, per il triennio 2019-2021, di cui 80.000 euro per l'anno 2019 e di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
57. Il fondo di cui al comma 56 è concesso ed erogato in un'unica soluzione entro il 31 ottobre di ciascun anno, in misura pari agli oneri sostenuti nell'anno precedente e rapportati al periodo di permanenza in servizio del personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato nei rispettivi anni di assegnazione delle risorse. In caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale.
58. Per le finalità previste dal comma 56 gli enti interessati presentano domanda al Servizio finanza locale della Direzione centrale competente in materia di autonomie locali entro il 30 settembre di ciascun anno. La domanda indica il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare della retribuzione ordinaria, comprensiva dell'importo di fine esercizio, relativo all'anno precedente alla data di presentazione della domanda, nonché il periodo di permanenza in servizio nell'anno di assegnazione delle risorse.
59. Per le finalità previste dal comma 56 è destinata la spesa di 160.000 euro per il triennio 2019-2021 di cui 80.000 euro per l'anno 2019 e 40.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Monrupino, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, risorse pari a complessivi 630.000 euro per gli anni 2019-2021, di cui 240.000 euro per l'anno 2019, 210.000 euro per l'anno 2020 e 180.000 euro per l'anno 2021.
61. L'assegnazione di cui al comma 60 è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.
62. Per le finalità previste dal comma 60 è destinata la spesa complessiva di 630.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 240.000 euro per l'anno 2019, 210.000 euro per l'anno 2020 e 180.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
63. Con deliberazione della Giunta regionale, sulla base degli ultimi dati inviati dal competente Ministero, sono individuate le quote di maggiore e minore gettito IMU 2019, 2020 e 2021 da assicurare al bilancio statale, regionale e comunale.
64. Il recupero di quanto dovuto a favore del bilancio statale e regionale, ai sensi del comma 63, avviene a valere sul fondo ordinario transitorio comunale per gli anni 2019, 2020 e 2021 e, in caso di incapienza, mediante versamento diretto da parte dei Comuni alla Regione entro il 10 dicembre di ciascun anno.
65. Per assicurare ai Comuni ricadenti nel proprio territorio il recupero del minor gettito IMU per gli anni 2019, 2020 e 2021 è destinata la spesa di 10.500.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 3.500.000 euro per ciascun anno a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella J1 di cui al comma 102.
66. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 64, previste in 10.500.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 3.500.000 euro per ciascun anno, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 9.
67. I conguagli relativi agli accantonamenti di cui all' articolo 13, comma 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , derivanti dalla comunicazione del competente Ministero, sono applicati dalla Regione nei confronti dei Comuni nell'esercizio finanziario successivo alla data della comunicazione medesima.
68. Gli effetti finanziari conseguenti all'Accordo tra Stato e Regione, derivante dalla sentenza della Corte costituzionale 20 luglio 2016, n. 188, sono applicati dall'esercizio finanziario successivo alla data della stipula dell'accordo medesimo.
69. Per supportare gli investimenti strategici di sviluppo delle Unioni territoriali intercomunali, dei Comuni non partecipanti ad Unione territoriale intercomunale alla data del 15 giugno 2018 e di quelli che, alla stessa data, abbiano deliberato la non partecipazione all'Unione di riferimento, sono assegnate risorse per 93.165.212 euro per il triennio 2019-2021, di cui 15.920.000 euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 27.245.212 euro per l'anno 2021, a favore degli enti e per gli importi e gli interventi strategici di sviluppo concertati con la Regione ai sensi dell' articolo 7, comma 1, della legge regionale 18/2015 , indicati nella Tabella R "Concertazione investimenti di sviluppo UTI e Comuni non in UTI - anni 2019-2021", approvata e allegata alla presente legge.
70. Le risorse di cui al comma 69 sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia. La domanda è corredata di una relazione illustrativa dell'intervento, del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore in relazione alla legislazione di settore. L'erogazione è disposta dalla Direzione centrale competente per materia su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale. Trova applicazione quanto previsto in materia di rendicontazione semplificata dall' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
71. Per le finalità previste dal comma 69 è destinata la spesa complessiva di 93.165.212 euro per il triennio 2019-2021, di cui 15.920.000 euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 27.245.212 euro per l'anno 2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 102.
72.  
( ABROGATO )
73.  
( ABROGATO )
74.  
( ABROGATO )
(9)
75. L'assegnazione di cui all' articolo 10, comma 78, della legge regionale 25/2016 , con riferimento alle spese di investimento, è pari a complessivi 7 milioni di euro per il triennio 2019-2021, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
76. Per la finalità prevista dal comma 75 è destinata la spesa complessiva di 7 milioni di euro per il triennio 2019-2021, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
77. Per l'anno 2019 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo straordinario pari a 30.000 euro per la formazione e l'aggiornamento del personale iscritto nell'albo formatori interni dei Comuni impiegato nella formazione organizzata dalla Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell' articolo 20, comma 3, della legge regionale 9/2009 .
78. I Comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di polizia locale domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività di formazione e aggiornamento programmate nell'anno 2019 e di un elenco analitico delle relative spese previste.
79. Al fine della redazione dell'elenco analitico di cui al comma 78, sono ammissibili le spese relative a incarichi esterni di docenza e/o alla fornitura di servizi finalizzati alla formazione e all'aggiornamento dei dipendenti iscritti nell'albo formatori interni del Comune, sostenute dal soggetto richiedente il contributo con obbligazioni giuridiche perfezionate dall'1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, sempreché il pagamento intervenga entro la data di presentazione del rendiconto.
80. Il contributo è concesso, con contestuale liquidazione e pagamento anticipato dell'intero importo, in misura pari al 100 per cento delle spese ammesse, entro il limite massimo di 30.000 euro, con decreto adottato dal Direttore del Servizio competente in materia di polizia locale, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e sino a esaurimento dello stanziamento previsto.
81. I Comuni presentano la documentazione relativa alla rendicontazione del contributo concesso ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 , unitamente a una relazione illustrativa delle attività svolte, entro il termine del 31 marzo 2020, prorogabile, a istanza, fino a un massimo di tre mesi.
82. Per le finalità previste dal comma 77 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e Sicurezza) - Programma n. 1 (Polizia locale e amministrativa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
83. Per gli anni d'imposta dal 2015 al 2017 la Regione è autorizzata ad assegnare ai Comuni della Regione che partecipano all'attività di accertamento tributario ai sensi dell' articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , dell' articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), e dell' articolo 1, comma 12 bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , il maggior gettito recuperato in misura pari alla quota di compartecipazione regionale relativa ai suddetti anni d'imposta, sulla base della comunicazione ricevuta dai competenti uffici ministeriali che indichi l'ammontare delle somme recuperate da ciascun Comune ubicato nel territorio regionale.
84. Per le finalità previste dal comma 83 è destinata la spesa di 355.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
85. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni un fondo per il rimborso dei minori introiti dell'ICI abitazione principale, conseguenti all' articolo 1, comma 4, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito con modifiche dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 , pari a complessivi 222.658.884,81 euro per il triennio 2019-2021, di cui 74.219.628,27 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
86. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni un fondo per il rimborso dei minori introiti dell'ICI per edifici di culto, conseguenti all' articolo 2 della legge 1 agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), pari a complessivi 279.102,15 euro per il triennio 2019-2021, di cui 93.034,05 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
87. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni un fondo per il rimborso dei minori introiti delle imposte per le insegne e per il canone di pubblicità, conseguenti all' articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002), pari a complessivi 5.424.567,03 euro per il triennio 2019-2021, di cui 1.808.189,01 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
88. Le assegnazioni di cui ai commi 85, 86 e 87 sono effettuate in misura proporzionale ai rispettivi riparti statali del 2017 sulla base dei dati forniti dal Ministero competente, nei confronti dei Comuni beneficiari ivi indicati.
89. Per le finalità previste dai commi 85, 86 e 87 è destinata la spesa complessiva di 228.362.553,99 euro per il triennio 2019-2021, di cui 76.120.851,33 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella J1 di cui al comma 102.
90. Per l'anno 2021 è costituito un fondo di 21.126.663,45 euro, per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale dei costituendi enti intermedi.
91. Per la finalità prevista dal comma 90 è destinata la spesa di 21.126.663,45 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
92. L'Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa statale, è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni già capoluogo di Provincia, a domanda, un fondo per il sostegno di iniziative di sicurezza urbana e di sicurezza urbana integrata per lo svolgimento di servizi ausiliari di vigilanza a presidio del territorio e supporto alla cittadinanza, a sostegno della polizia locale, mediante utilizzo di personale degli istituti di vigilanza privata ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 9/2009 o addetto ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza urbana).
93. Per accedere al fondo di cui al comma 92 i Comuni già capoluogo di Provincia presentano la domanda al Servizio competente in materia di sicurezza e polizia locale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
94. Il fondo di cui al comma 92 è pari a complessivi 600.000 euro per l'anno 2019 ed è ripartito tra i Comuni già capoluogo di Provincia che hanno presentato la domanda come segue:
a) 200.000 euro suddiviso in parti uguali;
b) 400.000 euro in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio di ciascun Comune, calcolata in base alla più recente rilevazione disponibile validata dall'ISTAT.
95. Il fondo di cui al comma 92 è liquidato in unica soluzione.
96. I Comuni presentano la documentazione relativa alla rendicontazione dell'utilizzo del fondo di cui al comma 92, ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 entro il termine fissato dal decreto di assegnazione.
97. Per la finalità prevista dal comma 92 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
98.  
( ABROGATO )
(2)
99.  
( ABROGATO )
(3)
100. Per le finalità previste dal comma 98 è destinata la spesa di 5 milioni euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
101. Le entrate di cui al comma 98, per 5 milioni di euro per l'anno 2019 sono accertate e riscosse sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50300 (Riscossione di crediti a medio - lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 9.
102. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui alle allegate Tabelle J1 e J2.
Note:
1Parole soppresse al comma 72 da art. 6, comma 6, L. R. 4/2019
2Comma 98 abrogato da art. 92, comma 1, L. R. 6/2019
3Comma 99 abrogato da art. 92, comma 1, L. R. 6/2019
4Comma 100 abrogato da art. 92, comma 1, L. R. 6/2019
5Parole sostituite al comma 73 da art. 34, comma 1, L. R. 9/2019
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 104, L. R. 24/2019 . Le disposizioni dal comma 63 al comma 67, del presente articolo, cessano di avere efficacia dall'1/1/2020.
7Comma 72 abrogato da art. 35, comma 1, lettera r), L. R. 5/2021
8Comma 73 abrogato da art. 35, comma 1, lettera r), L. R. 5/2021
9Comma 74 abrogato da art. 35, comma 1, lettera r), L. R. 5/2021