LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28

Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/01/2019
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 8
 (Salute, politiche sociali e disabilità)
1. A decorrere dall'1 aprile 2019, le Aziende sanitarie riconoscono, con cadenza annuale, ai pazienti affetti da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, un contributo di importo pari a quello stabilito dal decreto del Ministro della salute adottato in attuazione dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 (Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia). Gli importi stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale, approvata ai sensi dell' articolo 29, comma 2, della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), sono conseguentemente adeguati.
2.
Con la decorrenza di cui al comma 1, sono abrogati i commi 1 e 2 dell' articolo 9 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009).

3. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 18 (Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << e le modalità >> sono soppresse;

b)
dopo le parole << al comma 2 >> sono aggiunte le seguenti: << , che sono concessi ed erogati in via anticipata nella misura del 100 per cento della spesa ammessa >>.

4. All' articolo 13 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica le parole << addestramento e custodia a fini commerciali >> sono sostituite dalle seguenti: << custodia a fini commerciali e addestramento professionale o senza fini di lucro >>;

b)
al comma 2 dopo la parola << addestrare >> sono inserite le seguenti: << professionalmente o senza fini di lucro >>;

c)
al comma 5 dopo la parola << addestramento >> sono inserite le seguenti: << professionale o senza fini di lucro >>.

5. All' articolo 14 della legge regionale 20/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica dopo la parola << Addestramento >> sono aggiunte le seguenti: << professionale o senza fini di lucro >>;

b)
al comma 3 le parole << o privato >> sono sostituite dalle seguenti: << o senza fini di lucro >>.

6. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 20/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) le parole << 51,60 euro a 77,50 >> sono sostituite dalle seguenti: << 100 euro a 600 >>;

b)
alla lettera c) le parole << 60 euro a 300 >> sono sostituite dalle seguenti: << 100 euro a 600 >>;

c)
alla lettera d) le parole << 250 euro a 350 >> sono sostituite dalle seguenti: << 100 euro a 600 >> e le parole << di 300 >> sono sostituite dalle seguenti: << da 100 euro a 600 >>;

d)
dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
<<f bis) da 1.500 euro a 9.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 bis, e di cui all'articolo 13, comma 1.>>.

7.
Dopo l' articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione), è inserito il seguente:
<<Art. 3 bis
 (Obblighi e sanzioni)
1. I soggetti gestori di cimiteri per animali d'affezione sono tenuti a garantire la corretta gestione complessiva della struttura, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché la registrazione delle spoglie animali e delle ceneri ricevute, rilasciandone apposita ricevuta di conferimento.
2. Ai contravventori delle disposizioni di cui al comma 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
3. Ai soggetti gestori di cimiteri per animali d'affezione che svolgono attività di recupero e trasporto delle spoglie animali, privi di autorizzazione dal servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 21 del regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 /CE e dall' articolo 17 del regolamento (CE) 25 febbraio 2011, n. 142/2011 , sono applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo 1 ottobre 2012, n. 186 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 , e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera), fatta salva la disciplina per le violazioni di natura penale e del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
4. Le spoglie animali, trasportate e conferite nei cimiteri per animali d'affezione sono riposte in un contenitore monouso con chiusura, atto a impedire la dispersione dei liquidi e dei materiali biologici, e accompagnate da un certificato veterinario che riporti il Comune in cui è avvenuto il decesso ed escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi della vigente normativa.
5. Ai contravventori delle disposizioni di cui al comma 4 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 300 euro.
6. Fatta salva la disciplina per le violazioni di natura penale, il mancato rispetto delle diposizioni relative alle modalità di trattamento delle spoglie e ai connessi servizi offerti dai soggetti gestori di cimiteri per animali d'affezione, come specificate nel regolamento di attuazione, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 186/2012 .
7. Le esumazioni ordinarie delle spoglie degli animali d'affezione si eseguono dopo almeno dieci anni per animali di grande taglia e dopo almeno cinque anni per animali di piccola/media taglia. Qualora, all'atto dell'esumazione, la carcassa non sia completamente mineralizzata si procede alla inumazione, qualora sia completamente mineralizzata è possibile cremare le ossa e le relative ceneri potranno essere sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario. I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali sono inceneriti non individualmente.
8. Fatta salva la disciplina per le violazioni di natura penale, il mancato rispetto delle diposizioni relative all'esumazione, di cui al comma 7, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.200 euro, nonché l'obbligo di adempimento della prescrizione omessa.
9. I soggetti gestori di cimiteri per animali d'affezione non possono presentare istanza di soppressione del cimitero prima che siano trascorsi cinque anni dall'ultimo seppellimento di animali di peso pari o inferiore a 40 chilogrammi o dieci anni dall'ultimo seppellimento di animali di peso superiore a 40 chilogrammi. In caso di dismissione anticipata del cimitero, le spoglie ancora presenti al momento della cessazione per cui non sia ancora scaduto il termine per l'esumazione sono, a richiesta del proprietario, esumate e cremate a spese del gestore e le relative ceneri sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario stesso. È a carico del gestore il completo ripristino dei luoghi in cui si trovava il cimitero.
10. Ai contravventori delle disposizioni di cui al comma 9 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro, nonché l'obbligo di adempimento della prescrizione omessa.>>.

8. Le strutture private per la terapia riabilitativa delle dipendenze iscritte all'albo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2000, n. 3847, già eroganti prestazioni per conto e con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, possono presentare domanda di accreditamento entro il 30 giugno 2019, intendendosi prorogato a tale data il termine previsto dall'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2017, n. 0283/Pres. (Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture residenziali e semiresidenziali per la terapia riabilitativa delle dipendenze in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria)).
9.  
( ABROGATO )
(1)
10.
Al comma 22 dell'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole << dicembre 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << maggio 2019 >>.

11. In deroga a quanto previsto al capo IV del titolo III della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), per l'anno 2019 il processo di controllo della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale si articola in un controllo semestrale, al 30 giugno 2019, e un controllo annuale, al 31 dicembre 2019.
12. In deroga a quanto previsto al comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale 26/2015 , per l'anno 2019 il Direttore generale adotta e trasmette alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità il rendiconto semestrale al 30 giugno 2019 entro il 31 luglio 2019.
13. In deroga a quanto previsto al comma 5 dell'articolo 44 della legge regionale 26/2015 , per l'anno 2019 la Giunta regionale approva, definendo gli eventuali interventi correttivi, il rendiconto semestrale degli enti del Servizio sanitario regionale, con il relativo rendiconto consolidato regionale, entro il 30 settembre 2019.
14.
Al comma 30 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole << sostenute ai fini dell'organizzazione e gestione >> sono sostituite dalle seguenti: << connesse all'organizzazione e alla gestione >>.

15. All' articolo 1 della legge regionale 6 novembre 2017, n. 35 (Disposizioni per l'ampliamento del Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. L'importo del beneficio economico del Reddito di Inclusione sommato alle integrazioni regionali di cui al comma 2 non può eccedere 750 euro mensili. Gli importi delle integrazioni regionali sono conseguentemente ridotti per rispettare il limite massimo mensile.>>;

b)
al comma 4 dopo le parole << comma 2 >> sono inserite le seguenti: << e l'importo massimo complessivo di cui al comma 2 bis >>.

Note:
1Comma 9 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 50, L.R. 17/2014, a decorrere dall'1/1/2020.