Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione interviene nelle situazioni di crisi della filiera regionale delle carni fresche e trasformate promuovendo la realizzazione di progetti di investimento finalizzati a mantenere l'attività di macellazione e che perseguono, anche come ricaduta indotta, il mantenimento della produttività e del livello occupazionale degli operatori della filiera stessa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a concedere gli aiuti previsti dalla presente legge.
Art. 2
(Regimi di aiuto)
1. Gli aiuti a copertura delle spese di cui all'articolo 7, comma 1, sono concessi in osservanza delle condizioni previste dal
regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, e, in particolare, nel rispetto dell'articolo 17.
2.
Gli aiuti a copertura delle spese derivanti dal mantenimento dei posti di lavoro di cui all'articolo 7, comma 2, sono concessi in osservanza delle condizioni previste dal
regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
Art. 3
(Definizioni)
1.
Ai fini della presente legge, si intende per:
a) attivi materiali: attivi consistenti in terreni, immobili, impianti, macchinari ed attrezzature, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 29), del
regolamento (UE) 651/2014
;
b) attivi immateriali: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 30), del
regolamento (UE) 651/2014
;
c) costi salariali: importi totali effettivamente pagabili dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendenti la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 31), del
regolamento (UE) 651/2014
;
d) posti di lavoro direttamente creati dall'investimento: aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento acquistato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, lettera b), del
regolamento (UE) 651/2014
.
Art. 4
(Soggetti beneficiari)
1.
Beneficiarie dell'aiuto sono le imprese che presentano i seguenti requisiti:
a) sono iscritte al Registro delle imprese e conducono in regione una unità tecnico-economica (UTE) per la macellazione, lavorazione o trasformazione delle carni come risultante dal Registro medesimo. L'UTE può essere realizzata anche nello stabilimento oggetto dell'investimento ai sensi dell'articolo 6; la dimostrazione relativa alla conduzione dell'UTE può avvenire anche successivamente alla presentazione della domanda, prima dell'erogazione dell'aiuto;
b) rientrano nella definizione di microimprese, piccole o medie imprese (PMI) di cui all'allegato I del
regolamento (UE) 651/2014
;
c) non rientrano nella categoria di imprese in difficoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 18), del
regolamento (UE) 651/2014
;
d) non sono destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.
Art. 5
(Tipologia dell'aiuto)
1.
L'aiuto è erogato sotto forma di:
a)
finanziamento a tasso di interesse agevolato con le disponibilità del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con
legge regionale 20 novembre 1982, n. 80
(Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo);
b) contributo in conto capitale.
2. Non è possibile cumulare la concessione delle diverse forme di aiuto di cui al comma 1 per la medesima spesa.
Art. 6
(Investimenti ammissibili)
1.
Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del
regolamento (UE) 651/2014
, sono ammissibili gli investimenti consistenti in una o più delle seguenti tipologie:
a) nell'acquisizione in territorio regionale di attivi materiali o immateriali di uno stabilimento chiuso o destinato a chiudere se non acquistato, di seguito stabilimento, che svolge attività di macellazione ed, eventualmente, lavorazione o trasformazione della carne;
b) nell'ampliamento dello stabilimento;
c) nella diversificazione della produzione dello stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
d) nella trasformazione radicale del processo produttivo complessivo dello stabilimento.
2. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), per essere considerati ammissibili, riguardano attivi acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e sono realizzati a condizione di mercato, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), del
regolamento (UE) 651/2014
.
3. La condizione di cui al comma 2 non si applica se l'acquisto riguarda una piccola impresa ed è realizzato da un membro della famiglia o da un suo dipendente, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, secondo periodo, del
regolamento (UE) 651/2014
.
4. L'acquisizione di quote di un'impresa non è considerata un investimento, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, secondo periodo, del
regolamento (UE) 651/2014
.
Art. 7
(Spese ammissibili)
1.
Sono ammissibili, nel rispetto dell'articolo 17 del
Regolamento (UE) 651/2014
e al netto dell'imposta sul valore aggiunto, le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di aiuto per:
a) l'acquisizione di attivi materiali o immateriali dello stabilimento;
b) l'acquisizione di attivi materiali o immateriali relativamente agli investimenti ammissibili di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c) e d);
c) i costi salariali stimati, calcolati su un periodo di due anni, relativi ai posti di lavoro direttamente creati.
2. Sono, altresì, ammissibili, nel rispetto del
regolamento (UE) 1407/2013
, le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda per i costi salariali relativi ai posti di lavoro mantenuti nello stabilimento per almeno tre anni dalla sua acquisizione.
Art. 8
(Intensità dell'aiuto)
1. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, del
regolamento (UE) 651/2014
, l'intensità massima dell'aiuto è pari al 20 per cento delle spese ammissibili di cui all'articolo 7, comma 1, nel caso delle piccole imprese ed è ridotta al 10 per cento nel caso di medie imprese.
2. L'intensità massima dell'aiuto è pari al 30 per cento delle spese ammissibili di cui all'articolo 7, comma 2.
3. Nel rispetto dell'intensità di cui al comma 1 e di quanto previsto dall'articolo 5 del
regolamento (UE) n. 1407/2013
, l'aiuto può essere cumulato con altre agevolazioni pubbliche se consentito dalla relativa normativa di settore.
Art. 9
(Principio dell'aiuto una tantum)
1. L'aiuto non può essere concesso per progetti di investimento relativi a stabilimenti già oggetto di progetti finanziati ai sensi della presente legge.
Art. 10
(Modalità di presentazione della domanda di aiuto)
1. La domanda di aiuto è presentata alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche, di seguito Direzione e, nel caso di domanda di finanziamento, anche alla banca. La domanda contiene l'entità e la tipologia degli aiuti richiesti, i dati dell'impresa, l'ubicazione, le caratteristiche e i preventivi di costo degli investimenti, nonché la perizia che asseveri il valore di mercato degli stessi.
2. Ai fini della verifica del rispetto del limite di importo degli aiuti de minimis di cui all'articolo 3 del
regolamento (UE) 1407/2013
, alla domanda è allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti de minimis eventualmente concessi all'impresa unica nell'esercizio finanziario di concessione dell'aiuto di cui alla presente legge e nei due esercizi finanziari precedenti.
Art. 11
(Caratteristiche, criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti)
1. I finanziamenti sono erogati per le spese di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), sotto forma di mutui dell'importo massimo di 500.000,00 euro per impresa e della durata massima di venti anni, compreso il periodo di preammortamento, la cui durata massima è determinata in ventiquattro mesi.
Art. 12
(Caratteristiche, modalità di concessione e di erogazione dei contributi in conto capitale)
1. I contributi in conto capitale sono concessi dalla Direzione nella misura massima di 500,000,00 euro ad impresa per le spese di cui all'articolo 7, comma 1, di 200.000 euro per le spese di cui all'articolo 7, comma 2, e complessivamente non possono superare l'importo di 500.000 ad impresa.
4. Nel caso di acquisto di azienda o di ramo d'azienda il cui corrispettivo identifica il prezzo unitario del complesso aziendale trasferito e non i singoli elementi che la compongono, la spesa per l'acquisizione degli attivi è rendicontata dall'impresa beneficiaria con la presentazione del contratto di acquisto per il valore riconosciuto agli attivi nel contratto medesimo sino al concorso del loro valore di perizia ed è accertata dalla Direzione verificando l'avvenuto pagamento del corrispettivo per l'acquisto dell'azienda o del ramo d'azienda.
5. I contributi sono erogati dalla Direzione ad avvenuta verifica dell'esecuzione degli interventi specificati nel progetto di investimento per il quale l'impresa presenta la domanda; i contributi possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale concesso per questa tipologia di aiuto, previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa.
Art. 13
(Obblighi del beneficiario)
1.
L'impresa beneficiaria ha l'obbligo di:
a) mantenere l'attività di macellazione e la destinazione dei beni immobili per tre anni dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione degli interventi specificati nel progetto di investimento;
b) mantenere i posti di lavoro direttamente creati dall'investimento ai cui all'articolo 7, comma 1 per tre anni dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta;
c) mantenere i posti di lavoro di cui all'articolo 7, comma 2 per tre anni dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione degli interventi specificati nel progetto di investimento.
2. Qualora il beneficiario non mantenga l'impegno di cui al comma 1, lettera a), il finanziamento e il contributo in conto capitale sono revocati.
3. Qualora il beneficiario non mantenga l'impegno di cui al comma 1, lettera b) o lettera c), il contributo in conto capitale per le spese rispettivamente previste dall'articolo 7, comma 1, lettera c) e comma 2 è rideterminato in proporzione al numero dei posti di lavoro per i quali l'obbligo è stato rispettato per tutti tre gli anni.
Art. 14
(Durata)
1. Gli aiuti di cui alla presente legge si applicano fino al 30 giugno 2021 ai sensi dei regolamenti (UE) 651/2014 e 1407/2013.
Art. 15
(Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dal combinato disposto dell'articolo 1 e dell'articolo 5, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si fa fronte mediante storno di pari importo dalla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
3.
Ai sensi dell'
articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
Art. 16
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.