LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 ottobre 2018, n. 21

Interventi in situazioni di crisi della filiera regionale delle carni.

TESTO VIGENTE dal 18/10/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/10/2018
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia

Art. 8
 (Intensità dell'aiuto)
1. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 651/2014 , l'intensità massima dell'aiuto è pari al 20 per cento delle spese ammissibili di cui all'articolo 7, comma 1, nel caso delle piccole imprese ed è ridotta al 10 per cento nel caso di medie imprese.
2. L'intensità massima dell'aiuto è pari al 30 per cento delle spese ammissibili di cui all'articolo 7, comma 2.
3. Nel rispetto dell'intensità di cui al comma 1 e di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013 , l'aiuto può essere cumulato con altre agevolazioni pubbliche se consentito dalla relativa normativa di settore.