LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 ottobre 2018, n. 21

Interventi in situazioni di crisi della filiera regionale delle carni.

TESTO VIGENTE dal 18/10/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/10/2018
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia

Art. 4
 (Soggetti beneficiari)
1. Beneficiarie dell'aiuto sono le imprese che presentano i seguenti requisiti:
a) sono iscritte al Registro delle imprese e conducono in regione una unità tecnico-economica (UTE) per la macellazione, lavorazione o trasformazione delle carni come risultante dal Registro medesimo. L'UTE può essere realizzata anche nello stabilimento oggetto dell'investimento ai sensi dell'articolo 6; la dimostrazione relativa alla conduzione dell'UTE può avvenire anche successivamente alla presentazione della domanda, prima dell'erogazione dell'aiuto;
b) rientrano nella definizione di microimprese, piccole o medie imprese (PMI) di cui all'allegato I del regolamento (UE) 651/2014 ;
c) non rientrano nella categoria di imprese in difficoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) 651/2014 ;
d) non sono destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.