LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 ottobre 2018, n. 21

Interventi in situazioni di crisi della filiera regionale delle carni.

TESTO VIGENTE dal 18/10/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/10/2018
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia

Art. 13
 (Obblighi del beneficiario)
1. L'impresa beneficiaria ha l'obbligo di:
a) mantenere l'attività di macellazione e la destinazione dei beni immobili per tre anni dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione degli interventi specificati nel progetto di investimento;
b) mantenere i posti di lavoro direttamente creati dall'investimento ai cui all'articolo 7, comma 1 per tre anni dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta;
c) mantenere i posti di lavoro di cui all'articolo 7, comma 2 per tre anni dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione degli interventi specificati nel progetto di investimento.
2. Qualora il beneficiario non mantenga l'impegno di cui al comma 1, lettera a), il finanziamento e il contributo in conto capitale sono revocati.
3. Qualora il beneficiario non mantenga l'impegno di cui al comma 1, lettera b) o lettera c), il contributo in conto capitale per le spese rispettivamente previste dall'articolo 7, comma 1, lettera c) e comma 2 è rideterminato in proporzione al numero dei posti di lavoro per i quali l'obbligo è stato rispettato per tutti tre gli anni.