LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 ottobre 2018, n. 21

Interventi in situazioni di crisi della filiera regionale delle carni.

TESTO VIGENTE dal 18/10/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  18/10/2018
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia

Art. 12
 (Caratteristiche, modalità di concessione e di erogazione dei contributi in conto capitale)
1. I contributi in conto capitale sono concessi dalla Direzione nella misura massima di 500,000,00 euro ad impresa per le spese di cui all'articolo 7, comma 1, di 200.000 euro per le spese di cui all'articolo 7, comma 2, e complessivamente non possono superare l'importo di 500.000 ad impresa.
2. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
3. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dall'impresa beneficiaria alla Direzione entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III della legge regionale 7/2000 .
4. Nel caso di acquisto di azienda o di ramo d'azienda il cui corrispettivo identifica il prezzo unitario del complesso aziendale trasferito e non i singoli elementi che la compongono, la spesa per l'acquisizione degli attivi è rendicontata dall'impresa beneficiaria con la presentazione del contratto di acquisto per il valore riconosciuto agli attivi nel contratto medesimo sino al concorso del loro valore di perizia ed è accertata dalla Direzione verificando l'avvenuto pagamento del corrispettivo per l'acquisto dell'azienda o del ramo d'azienda.
5. I contributi sono erogati dalla Direzione ad avvenuta verifica dell'esecuzione degli interventi specificati nel progetto di investimento per il quale l'impresa presenta la domanda; i contributi possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale concesso per questa tipologia di aiuto, previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa.