LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 ottobre 2018, n. 21

Interventi in situazioni di crisi della filiera regionale delle carni.

TESTO VIGENTE dal 18/10/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/10/2018
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia

Art. 10
 (Modalità di presentazione della domanda di aiuto)
1. La domanda di aiuto è presentata alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche, di seguito Direzione e, nel caso di domanda di finanziamento, anche alla banca. La domanda contiene l'entità e la tipologia degli aiuti richiesti, i dati dell'impresa, l'ubicazione, le caratteristiche e i preventivi di costo degli investimenti, nonché la perizia che asseveri il valore di mercato degli stessi.
2. Ai fini della verifica del rispetto del limite di importo degli aiuti de minimis di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 1407/2013 , alla domanda è allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti de minimis eventualmente concessi all'impresa unica nell'esercizio finanziario di concessione dell'aiuto di cui alla presente legge e nei due esercizi finanziari precedenti.