LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 2018, n. 2

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), disposizioni in materia di agricoltura sociale e relative al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo.

TESTO VIGENTE dal 25/11/2021

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Data di entrata in vigore:
  01/03/2018
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.07 - Agricoltura biologica

Art. 11
 (Osservatorio regionale per lo sviluppo dell'agricoltura sociale)
1. Presso la Direzione centrale competente in materia di politiche sociali è istituito l'Osservatorio regionale per lo sviluppo dell'agricoltura sociale, avente il compito di:
a) monitorare le attività realizzate in attuazione del presente Capo e i risultati ottenuti in termini di raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 8;
b) promuovere e realizzare attività di studio, ricerca e formazione anche con la collaborazione delle università e degli enti di formazione accreditati, in tema di agricoltura sociale e welfare generativo;
c) promuovere interventi finalizzati alla conoscenza e alla diffusione territoriale della agricoltura sociale.
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'Osservatorio può avvalersi della collaborazione della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, dell'ERSA, della Direzione centrale competente in materia di lavoro, formazione e istruzione, del Forum regionale dell'agricoltura sociale Friuli Venezia Giulia, della Consulta delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie, di cui all' articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), degli Ambiti territoriali di cui all' articolo 17 della legge regionale 6/2006 , delle Aziende per l'Assistenza Sanitaria regionali, degli organismi regionali della cooperazione sociale di cui alla legge regionale 20/2006 e di altri portatori di interesse.
3. L'Osservatorio è costituito, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle politiche sociali sentita la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.
4. L'Osservatorio concorre alla realizzazione del Sistema Informativo dei Servizi Sociali regionale di cui all' articolo 25 della legge regionale 6/2006 .