LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 2018, n. 2

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), disposizioni in materia di agricoltura sociale e relative al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo.

TESTO VIGENTE dal 25/11/2021

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Data di entrata in vigore:
  01/03/2018
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.07 - Agricoltura biologica

Art. 1
1. All' articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << consumo di prodotti agricoli biologici, tipici e tradizionali all'interno dei servizi pubblici di ristorazione collettiva e >> sono sostituite dalle seguenti: << consumo di prodotti agricoli biologici, tipici, tradizionali e dell'agricoltura sociale all'interno dei servizi di ristorazione collettiva, nonché >>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi:
a) agli enti pubblici che erogano, nell'ambito delle proprie attività istituzionali anche avvalendosi di soggetti terzi, il servizio di mensa degli asili nido e delle scuole, di seguito enti pubblici gestori delle mense;
b) agli asili nido privati e alle scuole partitarie che erogano il servizio mensa, di seguito soggetti non pubblici gestori delle mense.>>;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Ai fini della presente legge per scuole si intendono le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, le scuole secondarie di primo e secondo grado, i convitti e gli educandati.>>.