LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

CAPO III bis
 CONTRIBUTO PER IL BONUS PSICOLOGO STUDENTI FVG
Art. 13 bis
 (Contributi per il Bonus Psicologo Studenti FVG)
1. ARDIS, al fine di fronteggiare eventuali situazioni di disagio e/o malessere psico-fisico degli studenti, concede in favore dei nuclei familiari residenti in regione un contributo a sollievo degli oneri sostenuti per attività di consulenza e supporto psicologico, nei confronti degli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), o ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
2. Il contributo di cui al comma 1 viene concesso per anno solare per un massimo di due volte all'interno dello stesso ciclo di istruzione.
3. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono i limiti di ammissibilità, intensità del contributo, criteri e modalità di accesso, erogazione del contributo, l'età massima degli studenti beneficiari del Bonus.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 16, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.