Art. 50
(Criteri di riparto)
1.
Il riparto dei contributi è determinato nelle seguenti modalità:
a) una quota pari al 74 per cento dell'ammontare complessivo dello stanziamento, a favore delle istituzioni scolastiche presso cui operano gli organi collegiali; nell'ambito di detta quota il contributo è determinato, per ciascuna istituzione, in proporzione al numero degli alunni iscritti e frequentanti l'anno scolastico cui si riferisce il contributo stesso;
b) una quota pari al 6 per cento dell'ammontare complessivo dello stanziamento, a favore delle organizzazioni sindacali del personale docente e non docente degli istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena; nell'ambito di detta quota il contributo è determinato in misura uguale per ciascuno dei richiedenti;
c) una quota pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo dello stanziamento, a favore dell'Ufficio scolastico regionale
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1, lettera b), non presentino domanda, la quota loro spettante è attribuita alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, lettera a).
3. I contributi di cui al comma 1, lettera a), possono essere concessi nel limite massimo del 90 per cento del relativo preventivo di spesa; i contributi di cui al comma 1, lettera b), possono essere concessi nel limite massimo del 70 per cento del relativo preventivo di spesa; il contributo di cui al comma 1, lettera c), può essere concesso fino al 100 per cento del relativo preventivo di spesa.