LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 13 bis
 (Contributi per il Bonus Psicologo Studenti FVG)
1. ARDIS, al fine di fronteggiare eventuali situazioni di disagio e/o malessere psico-fisico degli studenti, concede in favore dei nuclei familiari residenti in regione un contributo a sollievo degli oneri sostenuti per attività di consulenza e supporto psicologico, nei confronti degli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), o ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
2. Il contributo di cui al comma 1 viene concesso per anno solare per un massimo di due volte all'interno dello stesso ciclo di istruzione.
3. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono i limiti di ammissibilità, intensità del contributo, criteri e modalità di accesso, erogazione del contributo, l'età massima degli studenti beneficiari del Bonus.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 16, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.