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Leggi regionali

Legge regionale 9 gennaio 2018, n. 1

Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio.

TESTO VIGENTE dal 01/02/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/2018
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
420.06 - Impianti sportivi

CAPO III
 PISCINE PRIVATE O PUBBLICHE A USO COLLETTIVO
Art. 16
 (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2).
Art. 17
 (Caratteristiche generali)
1. Le caratteristiche generali delle acque delle piscine di cui al presente capo devono essere rispondenti a quanto previsto dall'articolo 8.
Art. 18
 (Requisiti igienico-sanitari dell'acqua)
1. Per le piscine disciplinate dal presente capo i requisiti igienico-sanitari dell'acqua sono quelli previsti dalla tabella A dell'allegato 1 dell'accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 19
 (Responsabile della piscina)
1. Il responsabile della piscina, ai sensi dell'articolo 10, è il titolare dell'attività o suo delegato.
2. Per le piscine di cui al presente capo il responsabile della piscina individua l'addetto agli impianti tecnologici ai sensi dell'articolo 11.
Art. 20
 (Assistente ai bagnanti)
1. Per le piscine di cui al presente capo è prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti solo ove stabilito dal regolamento di cui all'articolo 6.
Art. 21
 (Regolamento interno della piscina)
1. All'ingresso dell'impianto deve essere sempre esposto in maniera ben visibile e reso fruibile a tutti gli utenti e i bagnanti, nonché al personale, il regolamento interno della piscina, nel quale devono essere disciplinate le modalità di accesso agli impianti e alle vasche e segnalata la presenza dell'assistente ai bagnanti, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui all'articolo 6.