LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 gennaio 2018, n. 1

Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio.

TESTO VIGENTE dal 01/02/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/2018
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
420.06 - Impianti sportivi

CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia contribuisce alla tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle piscine a uso natatorio, mediante la definizione dei requisiti per la costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine stesse, nel rispetto delle vigenti norme tecniche e dell'accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 (Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio), e successive modifiche e integrazioni.
2. La Regione promuove la diffusione della cultura del salvamento attraverso una corretta informazione delle tecniche di salvamento anche mediante la formazione degli utenti, del personale e dei titolari di impianti.
3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione si avvale della collaborazione dell'Ufficio scolastico regionale e delle associazioni ed enti operanti nel settore.
Art. 2
 (Definizione)
1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali, interrati o fuori terra, utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua nei bacini stessi, dotati di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua, nonché dei servizi tecnici, sanitari e accessori eventualmente necessari.
Art. 3
 (Classificazione delle piscine)
1. Le piscine oggetto della presente legge, in base alla loro destinazione, si distinguono nelle seguenti categorie:
a) piscine di proprietà pubblica o privata, destinate a un'utenza pubblica, che a loro volta si distinguono in:
1) piscine pubbliche o private aperte al pubblico;
2) piscine private o pubbliche a uso collettivo, cioè quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa, nonché le piscine al servizio di collettività, inserite quale elemento non prevalente in istituti scolastici, palestre, centri benessere, case di riposo, circoli e simili accessibili ai soli studenti, ospiti, soci, utenti della struttura stessa;
3) impianti finalizzati al gioco acquatico;
b) piscine collocate in edifici o complessi condominiali, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al libro III, titolo VII, capo II del codice civile . Sono escluse le piscine facenti parte di condomini fino a otto unità abitative.
2. Le piscine per usi riabilitativi, curativi e termali, alimentate con acqua marina e termale o da fonte geotermica, sono escluse dall'applicazione della presente legge, in quanto regolamentate da normativa specifica.
3. Ai fini igienico-sanitari le piscine, oltre che in base al criterio della destinazione di cui al comma 1, si distinguono in base alle caratteristiche strutturali, ambientali e alla loro utilizzazione come previsto nel regolamento di cui all'articolo 6.
Art. 4
 (Definizione degli elementi funzionali del complesso piscina)
1. Nel complesso piscina possono individuarsi i seguenti elementi funzionali, la cui presenza e le cui caratteristiche sono definite dal regolamento di cui all'articolo 6, in relazione alle diverse categorie e tipologie di piscine e tipi di vasca:
a) sezione pubblico;
b) sezione vasche, natatorie e di balneazione;
c) sezione servizi;
d) sezione impianti tecnici;
e) sezione attività ausiliarie.
2. Le sezioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti al momento dell'autorizzazione che viene rilasciata e rese accessibili in modo sicuro e agevole ai sensi delle vigenti norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche. La sezione di cui al comma 1, lettera d), deve essere realizzata nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti al momento dell'autorizzazione che viene rilasciata e resa accessibile agli operatori autorizzati attraverso accessi agevoli realizzati in sicurezza. Nella sezione di cui al comma 1, lettera d), devono essere presenti le dotazioni di sicurezza necessarie come meglio identificate nel regolamento di cui all'articolo 6.
3. Nel caso in cui l'impianto di circolazione dell'acqua preveda la realizzazione di una vasca di compenso questa deve essere adeguatamente posizionata in locale aerato di adeguate dimensioni e con possibilità di accesso alla medesima realizzato in sicurezza.
Art. 5
 (Utenti)
1. Gli utenti delle piscine si distinguono in:
a) frequentatori: utenti presenti all'interno dell'impianto natatorio;
b) bagnanti: utenti che si trovano all'interno della sezione vasche.
2. Il numero massimo di frequentatori e di bagnanti è determinato in relazione alle diverse categorie di piscine, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 6.
Art. 6
 (Regolamento regionale)
1. Al fine di assicurare le esigenze unitarie, nel rispetto delle norme tecniche previste dalla legislazione vigente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale sono definiti:
a) i requisiti strutturali, gestionali, organizzativi, tecnici, igienico-ambientali dell'impianto piscina, la capienza massima e le modalità di accesso all'impianto e alle vasche;
b) le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza e i controlli;
c) la presenza di un sistema organizzato di primo soccorso di facile accesso per lo svolgimento delle relative operazioni e le modalità e i criteri per la formazione del personale in materia igienico-sanitaria e di sicurezza;
d) l'ubicazione della segnaletica di sicurezza, come previsto dalle norme UNI vigenti in materia;
e) la presenza di un locale adibito al primo soccorso, dotato di materiali e attrezzature conformi alla vigente normativa in materia;
f) la frequenza e la documentazione necessaria ai fini dei controlli interni come previsto dall'articolo 13;
g) le eventuali deroghe a quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettera a), e comma 3, e all'articolo 20, sulla base delle tipologie, dimensioni e caratteristiche strutturali della piscina, nonché del tipo di attività che vi si svolgono e del numero massimo di utenti che hanno diritto a usufruirne, anche in relazione alle diverse categorie di soggetti a cui sono attribuite le responsabilità della presente legge.
2. Per i requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque si fa riferimento alla tabella A dell'allegato 1 dell'accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previo parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si può prescindere dal parere.