LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 gennaio 2018, n. 1

Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio.

TESTO VIGENTE dal 01/02/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/2018
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
420.06 - Impianti sportivi

Art. 7
 (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano alle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), e contengono i criteri per la gestione e il controllo di un impianto piscina ai fini della sua tutela igienico-sanitaria e della sicurezza. Per le piscine già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi), e successive modifiche e integrazioni.