LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 gennaio 2018, n. 1

Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio.

TESTO VIGENTE dal 01/02/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/2018
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
420.06 - Impianti sportivi

Art. 15
 (Documentazione)
1. Il responsabile della piscina tiene a disposizione dell'Azienda sanitaria competente, incaricata dei controlli esterni, la seguente documentazione:
a) il documento di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività. Il documento tiene conto dei seguenti principi:
1) l'analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari e ambientali per la piscina;
2) l'individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi i pericoli di cui al numero 1) e la definizione delle relative misure preventive da adottare;
3) l'individuazione dei punti critici e la definizione dei limiti degli stessi;
4) la definizione del sistema di monitoraggio;
5) l'individuazione delle azioni correttive;
6) le verifiche periodiche delle attività di gestione e autocontrollo ed eventuali aggiornamenti, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza;
b) il registro dei requisiti tecnico-funzionali;
c) il registro dei controlli dell'acqua in vasca e delle date di svuotamento;
d) la documentazione relativa alla normativa antinfortunistica e antincendio;
e) la documentazione relativa alla certificazione degli impianti;
f) la copia dei brevetti degli assistenti ai bagnanti;
g) l'attestazione di eventuali corsi di aggiornamento e formazione del personale operante presso l'impianto di balneazione.
2. La documentazione di cui al comma 1 è a disposizione dell'Azienda sanitaria competente per un periodo di almeno due anni.