Art. 13
(Controlli interni)
1. Il responsabile della piscina garantisce la corretta conduzione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina.
2. I controlli interni sono eseguiti in autocontrollo secondo protocolli di gestione; a tal fine, il responsabile della piscina redige un documento di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che può rivelarsi critica nella gestione dell'attività, nel rispetto degli elementi indicati nell'articolo 15.
3. Il responsabile della piscina garantisce che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio di cui al comma 2.
4. Qualora il responsabile, in seguito al controllo interno effettuato, riscontri valori dei parametri igienico-sanitari al di fuori dei limiti previsti dal piano di autocontrollo, provvede alla soluzione del problema e al ripristino delle condizioni ottimali, dandone tempestiva comunicazione all'Azienda sanitaria competente, nel caso in cui sia necessario sospendere la balneazione.
5. Gli esiti dei controlli interni sono riportati dal responsabile della piscina in apposito registro previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera c).