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Leggi regionali

Legge regionale 9 gennaio 2018, n. 1

Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio.

TESTO VIGENTE dal 01/02/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/2018
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
420.06 - Impianti sportivi

CAPO IV
 PISCINE CONDOMINIALI
Art. 22
 (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
Art. 23
 (Caratteristiche generali)
1. Le caratteristiche generali delle acque delle piscine di cui al presente capo devono essere rispondenti a quanto previsto dall'articolo 8.
Art. 24
 (Requisiti igienico-sanitari dell'acqua)
1. Per le piscine disciplinate dal presente capo i requisiti igienico-sanitari dell'acqua sono quelli previsti dalla tabella A dell'allegato 1 dell'accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 25
 (Responsabile della piscina)
1. Il responsabile della piscina, ai sensi dell'articolo 10, è l'amministratore di condominio, salvo sia diversamente disposto dall'assemblea dei condomini.
2. L'assemblea dei condomini, su proposta dell'amministratore, nomina l'addetto agli impianti tecnologici al fine di garantire il corretto funzionamento degli impianti.
3. Qualora il condominio non preveda l'obbligatorietà di un amministratore ai sensi dell' articolo 1129 del codice civile , il responsabile della piscina e l'addetto agli impianti tecnologici sono individuati dall'assemblea dei condomini.
Art. 26
 (Assistente ai bagnanti)
1. Nel caso in cui l'assemblea dei condomini preveda la presenza di un assistente ai bagnanti, definito ai sensi dell'articolo 11, comma 2, questi vigila, ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca.
2. La presenza dell'assistente ai bagnanti, ove prevista, è assicurata durante l'orario di utilizzo della piscina.
3. L'assenza dell'assistente ai bagnanti o la sua presenza solo in determinate fasce orarie deve essere evidenziata nel regolamento interno della piscina di cui all'articolo 27.
4. Qualora non sia prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti, l'area della piscina deve essere adeguatamente protetta da un sistema di recinzione tale da scoraggiare lo scavalcamento di un intruso, nel rispetto del divieto di accesso incontrollato nei confronti dei minori di anni quattordici, al fine di salvaguardarne l'incolumità.
Art. 27
 (Regolamento interno della piscina)
1. All'ingresso dell'impianto deve essere sempre esposto in maniera ben visibile e reso fruibile a tutti i condomini il regolamento interno della piscina, nel quale devono essere disciplinate le modalità di accesso agli impianti e alle vasche e segnalata la presenza dell'assistente ai bagnanti, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui all'articolo 6.