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Legge regionale 9 gennaio 2018, n. 1

Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio.

TESTO VIGENTE dal 01/02/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/2018
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
420.06 - Impianti sportivi

Art. 8
 (Caratteristiche generali delle piscine e dell'acqua)
1. I requisiti distributivi degli spazi funzionali, i requisiti tecnici, organizzativi, gestionali, igienico-sanitari e impiantistici delle piscine e delle relative aree di insediamento sono specificati dal regolamento di cui all'articolo 6 e dalle norme tecniche UNI vigenti in materia. Gli impianti natatori devono soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di eliminazione delle barriere architettoniche. I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche delle acque utilizzate nell'impianto piscina, alle condizioni termo-igrometriche e di ventilazione, illumino-tecniche e acustiche, secondo quanto disposto nel regolamento di cui all'articolo 6.
2. L'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche è assicurato attraverso un acquedotto pubblico o attraverso altre fonti autonome di acqua resa preventivamente idonea al consumo umano e qualitativamente rispondente a quanto previsto dal comma 3.
3. L'acqua di approvvigionamento ha caratteristiche conformi alla legislazione vigente concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano relativamente ai valori per i parametri chimici e microbiologici di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), e successive modifiche e integrazioni, precisati nel regolamento di cui all'articolo 6.
4. L'ampiezza dell'area totale di insediamento delle piscine deve risultare proporzionata alla superficie complessiva delle vasche, secondo quanto stabilito nel regolamento di cui all'articolo 6.
5. L'area totale di insediamento può comprendere anche banchine perimetrali alla vasca di balneazione realizzate in manto erboso, fermo restando l'obbligo della realizzazione di percorsi per i bagnanti che garantiscano la sicurezza e la presenza di docce e lavapiedi o di sistemi alternativi comunque idonei a garantire la pulizia prima dell'ingresso in acqua.
6. L'area di insediamento dell'impianto piscina deve consentire l'accessibilità ai mezzi di servizio e di soccorso e soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di eliminazione delle barriere architettoniche.