1.
Al fine di assicurare le esigenze unitarie, nel rispetto delle norme tecniche previste dalla legislazione vigente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale sono definiti:
a) i requisiti strutturali, gestionali, organizzativi, tecnici, igienico-ambientali dell'impianto piscina, la capienza massima e le modalità di accesso all'impianto e alle vasche;
b) le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza e i controlli;
c) la presenza di un sistema organizzato di primo soccorso di facile accesso per lo svolgimento delle relative operazioni e le modalità e i criteri per la formazione del personale in materia igienico-sanitaria e di sicurezza;
d) l'ubicazione della segnaletica di sicurezza, come previsto dalle norme UNI vigenti in materia;
e) la presenza di un locale adibito al primo soccorso, dotato di materiali e attrezzature conformi alla vigente normativa in materia;
f) la frequenza e la documentazione necessaria ai fini dei controlli interni come previsto dall'articolo 13;
g) le eventuali deroghe a quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettera a), e comma 3, e all'articolo 20, sulla base delle tipologie, dimensioni e caratteristiche strutturali della piscina, nonché del tipo di attività che vi si svolgono e del numero massimo di utenti che hanno diritto a usufruirne, anche in relazione alle diverse categorie di soggetti a cui sono attribuite le responsabilità della presente legge.