LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 gennaio 2018, n. 1

Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio.

TESTO VIGENTE dal 01/02/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/02/2018
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
420.06 - Impianti sportivi

Art. 3
 (Classificazione delle piscine)
1. Le piscine oggetto della presente legge, in base alla loro destinazione, si distinguono nelle seguenti categorie:
a) piscine di proprietà pubblica o privata, destinate a un'utenza pubblica, che a loro volta si distinguono in:
1) piscine pubbliche o private aperte al pubblico;
2) piscine private o pubbliche a uso collettivo, cioè quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa, nonché le piscine al servizio di collettività, inserite quale elemento non prevalente in istituti scolastici, palestre, centri benessere, case di riposo, circoli e simili accessibili ai soli studenti, ospiti, soci, utenti della struttura stessa;
3) impianti finalizzati al gioco acquatico;
b) piscine collocate in edifici o complessi condominiali, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al libro III, titolo VII, capo II del codice civile . Sono escluse le piscine facenti parte di condomini fino a otto unità abitative.
2. Le piscine per usi riabilitativi, curativi e termali, alimentate con acqua marina e termale o da fonte geotermica, sono escluse dall'applicazione della presente legge, in quanto regolamentate da normativa specifica.
3. Ai fini igienico-sanitari le piscine, oltre che in base al criterio della destinazione di cui al comma 1, si distinguono in base alle caratteristiche strutturali, ambientali e alla loro utilizzazione come previsto nel regolamento di cui all'articolo 6.