LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 gennaio 2018, n. 1

Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio.

TESTO VIGENTE dal 01/02/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/2018
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
420.06 - Impianti sportivi

Art. 28
 (Disposizioni transitorie)
1. La presente legge si applica alle piscine di nuova realizzazione. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6 si adeguano alle disposizioni in esso contenute entro due anni dalla sua entrata in vigore.
2. Sono considerate esistenti le piscine per le quali è stato conseguito titolo autorizzatorio edilizio conforme alla normativa con data antecedente all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6. Ad esse si applicano le disposizioni di cui al comma 1.