LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 gennaio 2018, n. 1

Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio.

TESTO VIGENTE dal 01/02/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/02/2018
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
420.06 - Impianti sportivi

Art. 25
 (Responsabile della piscina)
1. Il responsabile della piscina, ai sensi dell'articolo 10, è l'amministratore di condominio, salvo sia diversamente disposto dall'assemblea dei condomini.
2. L'assemblea dei condomini, su proposta dell'amministratore, nomina l'addetto agli impianti tecnologici al fine di garantire il corretto funzionamento degli impianti.
3. Qualora il condominio non preveda l'obbligatorietà di un amministratore ai sensi dell' articolo 1129 del codice civile , il responsabile della piscina e l'addetto agli impianti tecnologici sono individuati dall'assemblea dei condomini.