LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 gennaio 2018, n. 1

Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio.

TESTO VIGENTE dal 01/02/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/2018
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
420.06 - Impianti sportivi

Art. 2
 (Definizione)
1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali, interrati o fuori terra, utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua nei bacini stessi, dotati di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua, nonché dei servizi tecnici, sanitari e accessori eventualmente necessari.