LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 gennaio 2018, n. 1

Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio.

TESTO VIGENTE dal 01/02/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/2018
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
420.06 - Impianti sportivi

Art. 14
 (Controlli esterni)
1. I controlli esterni sono effettuati dalle Aziende sanitarie competenti, sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza e secondo modalità e frequenza che tengano conto della tipologia degli impianti e delle situazioni locali.
2. L'Azienda sanitaria competente, qualora accerti che nella piscina sono venuti meno i requisiti indicati nella presente legge e nel regolamento di cui all'articolo 6, dispone, anche attraverso prescrizioni dirette, che siano poste in atto le opportune verifiche e adottati i necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti.
3. In caso di inadempienza, nei termini fissati, alle prescrizioni formulate ai sensi del comma 2, e comunque ogniqualvolta vi siano condizioni di rischio per la salute degli utenti, l'Azienda sanitaria può disporre, anche in via temporanea, la chiusura dell'impianto, dandone immediata comunicazione al Comune.