Art. 11
(Dotazione del personale)
1.
Al fine di garantire l'igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità della piscina il responsabile dell'impianto individua ove previsto:
a) l'assistente ai bagnanti;
b) l'addetto agli impianti tecnologici.
2. L'assistente ai bagnanti o bagnino di salvataggio è un soggetto abilitato alle operazioni di salvamento e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, che vigila sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali della stessa. Il personale che svolge le mansioni di assistenza o vigilanza bagnanti deve essere facilmente individuabile.
3. L'assistente ai bagnanti deve essere presente a bordo vasca in numero proporzionato al numero e caratteristiche delle vasche, nonché al numero dei bagnanti, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 6.
4. L'addetto agli impianti tecnologici deve possedere competenza tecnica specifica e garantire il corretto funzionamento degli impianti ai fini del rispetto delle caratteristiche delle acque utilizzate come previsto dall'allegato 1 dell'accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 e successive modifiche e integrazioni.
5. Ai fini della formazione del personale addetto alle piscine la Regione, secondo criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 6, promuove l'organizzazione di corsi in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e salvamento, in collaborazione con le Aziende sanitarie e altri soggetti o enti abilitati.