LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 gennaio 2018, n. 1

Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio.

TESTO VIGENTE dal 01/02/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/2018
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
420.06 - Impianti sportivi

Art. 10
 (Responsabile della piscina)
1. Al fine di garantire la sicurezza degli impianti e dei bagnanti nonché la loro igiene e la funzionalità delle piscine, il titolare dell'impianto individua il responsabile della piscina ovvero dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni.
2. Il responsabile della piscina assicura:
a) il corretto funzionamento della struttura sotto il profilo gestionale, tecnologico e organizzativo;
b) il rispetto dei requisiti igienico-ambientali dell'impianto, nonché dei requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca previsti dall'articolo 6, comma 2;
c) la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo previste dall'articolo 13;
d) la quotidiana pulizia e una periodica disinfezione, con l'allontanamento di ogni rifiuto, in tutti gli ambienti della piscina, secondo le modalità riportate nel regolamento di cui all'articolo 6 e nelle procedure di autocontrollo di cui all'articolo 13;
e) il rispetto del piano di sicurezza contenuto nel documento di valutazione del rischio redatto dal responsabile della piscina o da un soggetto terzo abilitato.