LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 gennaio 2018, n. 1

Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio.

TESTO VIGENTE dal 01/02/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/2018
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
420.06 - Impianti sportivi

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia contribuisce alla tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle piscine a uso natatorio, mediante la definizione dei requisiti per la costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine stesse, nel rispetto delle vigenti norme tecniche e dell'accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 (Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio), e successive modifiche e integrazioni.
2. La Regione promuove la diffusione della cultura del salvamento attraverso una corretta informazione delle tecniche di salvamento anche mediante la formazione degli utenti, del personale e dei titolari di impianti.
3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione si avvale della collaborazione dell'Ufficio scolastico regionale e delle associazioni ed enti operanti nel settore.