LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 gennaio 2018, n. 1

Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio.

TESTO VIGENTE dal 01/02/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/2018
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
420.06 - Impianti sportivi

CAPO II
 PISCINE PUBBLICHE O PRIVATE APERTE AL PUBBLICO E IMPIANTI FINALIZZATI AL GIOCO ACQUATICO
Art. 7
 (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano alle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), e contengono i criteri per la gestione e il controllo di un impianto piscina ai fini della sua tutela igienico-sanitaria e della sicurezza. Per le piscine già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi), e successive modifiche e integrazioni.
Art. 8
 (Caratteristiche generali delle piscine e dell'acqua)
1. I requisiti distributivi degli spazi funzionali, i requisiti tecnici, organizzativi, gestionali, igienico-sanitari e impiantistici delle piscine e delle relative aree di insediamento sono specificati dal regolamento di cui all'articolo 6 e dalle norme tecniche UNI vigenti in materia. Gli impianti natatori devono soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di eliminazione delle barriere architettoniche. I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche delle acque utilizzate nell'impianto piscina, alle condizioni termo-igrometriche e di ventilazione, illumino-tecniche e acustiche, secondo quanto disposto nel regolamento di cui all'articolo 6.
2. L'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche è assicurato attraverso un acquedotto pubblico o attraverso altre fonti autonome di acqua resa preventivamente idonea al consumo umano e qualitativamente rispondente a quanto previsto dal comma 3.
3. L'acqua di approvvigionamento ha caratteristiche conformi alla legislazione vigente concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano relativamente ai valori per i parametri chimici e microbiologici di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), e successive modifiche e integrazioni, precisati nel regolamento di cui all'articolo 6.
4. L'ampiezza dell'area totale di insediamento delle piscine deve risultare proporzionata alla superficie complessiva delle vasche, secondo quanto stabilito nel regolamento di cui all'articolo 6.
5. L'area totale di insediamento può comprendere anche banchine perimetrali alla vasca di balneazione realizzate in manto erboso, fermo restando l'obbligo della realizzazione di percorsi per i bagnanti che garantiscano la sicurezza e la presenza di docce e lavapiedi o di sistemi alternativi comunque idonei a garantire la pulizia prima dell'ingresso in acqua.
6. L'area di insediamento dell'impianto piscina deve consentire l'accessibilità ai mezzi di servizio e di soccorso e soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di eliminazione delle barriere architettoniche.
Art. 9
 (Regolamento interno della piscina)
1. All'ingresso dell'impianto deve essere sempre esposto in maniera ben visibile e reso fruibile a tutti gli utenti e i bagnanti il regolamento interno della piscina, nel quale devono essere disciplinate le modalità di accesso agli impianti e alle vasche e segnalata la presenza dell'assistente ai bagnanti, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui all'articolo 6.
Art. 10
 (Responsabile della piscina)
1. Al fine di garantire la sicurezza degli impianti e dei bagnanti nonché la loro igiene e la funzionalità delle piscine, il titolare dell'impianto individua il responsabile della piscina ovvero dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni.
2. Il responsabile della piscina assicura:
a) il corretto funzionamento della struttura sotto il profilo gestionale, tecnologico e organizzativo;
b) il rispetto dei requisiti igienico-ambientali dell'impianto, nonché dei requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca previsti dall'articolo 6, comma 2;
c) la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo previste dall'articolo 13;
d) la quotidiana pulizia e una periodica disinfezione, con l'allontanamento di ogni rifiuto, in tutti gli ambienti della piscina, secondo le modalità riportate nel regolamento di cui all'articolo 6 e nelle procedure di autocontrollo di cui all'articolo 13;
e) il rispetto del piano di sicurezza contenuto nel documento di valutazione del rischio redatto dal responsabile della piscina o da un soggetto terzo abilitato.
Art. 11
 (Dotazione del personale)
1. Al fine di garantire l'igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità della piscina il responsabile dell'impianto individua ove previsto:
a) l'assistente ai bagnanti;
b) l'addetto agli impianti tecnologici.
2. L'assistente ai bagnanti o bagnino di salvataggio è un soggetto abilitato alle operazioni di salvamento e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, che vigila sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali della stessa. Il personale che svolge le mansioni di assistenza o vigilanza bagnanti deve essere facilmente individuabile.
3. L'assistente ai bagnanti deve essere presente a bordo vasca in numero proporzionato al numero e caratteristiche delle vasche, nonché al numero dei bagnanti, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 6.
4. L'addetto agli impianti tecnologici deve possedere competenza tecnica specifica e garantire il corretto funzionamento degli impianti ai fini del rispetto delle caratteristiche delle acque utilizzate come previsto dall'allegato 1 dell'accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 e successive modifiche e integrazioni.
5. Ai fini della formazione del personale addetto alle piscine la Regione, secondo criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 6, promuove l'organizzazione di corsi in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e salvamento, in collaborazione con le Aziende sanitarie e altri soggetti o enti abilitati.
Art. 12
 (Controlli)
1. I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso piscina sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della piscina, e controlli esterni, di competenza dell'Azienda sanitaria competente per territorio.
Art. 13
 (Controlli interni)
1. Il responsabile della piscina garantisce la corretta conduzione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina.
2. I controlli interni sono eseguiti in autocontrollo secondo protocolli di gestione; a tal fine, il responsabile della piscina redige un documento di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che può rivelarsi critica nella gestione dell'attività, nel rispetto degli elementi indicati nell'articolo 15.
3. Il responsabile della piscina garantisce che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio di cui al comma 2.
4. Qualora il responsabile, in seguito al controllo interno effettuato, riscontri valori dei parametri igienico-sanitari al di fuori dei limiti previsti dal piano di autocontrollo, provvede alla soluzione del problema e al ripristino delle condizioni ottimali, dandone tempestiva comunicazione all'Azienda sanitaria competente, nel caso in cui sia necessario sospendere la balneazione.
5. Gli esiti dei controlli interni sono riportati dal responsabile della piscina in apposito registro previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera c).
Art. 14
 (Controlli esterni)
1. I controlli esterni sono effettuati dalle Aziende sanitarie competenti, sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza e secondo modalità e frequenza che tengano conto della tipologia degli impianti e delle situazioni locali.
2. L'Azienda sanitaria competente, qualora accerti che nella piscina sono venuti meno i requisiti indicati nella presente legge e nel regolamento di cui all'articolo 6, dispone, anche attraverso prescrizioni dirette, che siano poste in atto le opportune verifiche e adottati i necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti.
3. In caso di inadempienza, nei termini fissati, alle prescrizioni formulate ai sensi del comma 2, e comunque ogniqualvolta vi siano condizioni di rischio per la salute degli utenti, l'Azienda sanitaria può disporre, anche in via temporanea, la chiusura dell'impianto, dandone immediata comunicazione al Comune.
Art. 15
 (Documentazione)
1. Il responsabile della piscina tiene a disposizione dell'Azienda sanitaria competente, incaricata dei controlli esterni, la seguente documentazione:
a) il documento di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività. Il documento tiene conto dei seguenti principi:
1) l'analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari e ambientali per la piscina;
2) l'individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi i pericoli di cui al numero 1) e la definizione delle relative misure preventive da adottare;
3) l'individuazione dei punti critici e la definizione dei limiti degli stessi;
4) la definizione del sistema di monitoraggio;
5) l'individuazione delle azioni correttive;
6) le verifiche periodiche delle attività di gestione e autocontrollo ed eventuali aggiornamenti, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza;
b) il registro dei requisiti tecnico-funzionali;
c) il registro dei controlli dell'acqua in vasca e delle date di svuotamento;
d) la documentazione relativa alla normativa antinfortunistica e antincendio;
e) la documentazione relativa alla certificazione degli impianti;
f) la copia dei brevetti degli assistenti ai bagnanti;
g) l'attestazione di eventuali corsi di aggiornamento e formazione del personale operante presso l'impianto di balneazione.
2. La documentazione di cui al comma 1 è a disposizione dell'Azienda sanitaria competente per un periodo di almeno due anni.