LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44

Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/01/2018
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. All' articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 30 le parole << 2017, la domanda di conferma del contributo e di erogazione dell'eventuale saldo, corredata di una relazione illustrativa dell'attività svolta e della rendicontazione delle spese sostenute compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita. >> sono sostituite dalle seguenti: << 2018, la domanda di conferma del contributo e di erogazione dell'eventuale saldo, corredata di una relazione illustrativa dell'attività svolta e, in deroga all' articolo 43 della legge regionale 7/2000 , in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso, una rendicontazione semplificata consistente in una dichiarazione firmata dal legale rappresentante in cui si attesti che l'attività è stata realizzata e le spese sostenute nel rispetto delle disposizioni normative e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione. >>;

b)
al comma 32 dopo le parole << a norma di legge >> sono inserite le seguenti: << se di importo superiore a 2.000 euro mentre, in deroga all' articolo 56 della legge regionale 7/2000 , per quelli di importo inferiore vi è la rinuncia ai diritti di credito in considerazione del tempo trascorso e dei costi connessi con l'eventuale recupero >>.

2. Le commissioni valutative operanti nei settori della cultura, dei beni culturali, dello sport e della solidarietà possono lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
3. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico per l'organizzazione di attività culturali collegate all'assegnazione del titolo "Tolmezzo città Alpina 2017", approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2017, n. 1333, possono essere rendicontate fino al termine perentorio del 30 settembre 2018.
4.
Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), le parole << non oltre sei mesi prima della scadenza della legislatura >> sono sostituite dalle seguenti: << entro i primi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura >>.

5. Alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 2 dopo la lettera e) è inserita la seguente:
<<e bis) dalla convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa, ratificata con la legge 28 agosto 1997, n. 302 (Ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995);>>;

b)
al comma 1 dell'articolo 30 le parole << non oltre sei mesi prima della scadenza della legislatura >> sono sostituite dalle seguenti: << entro i primi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura >>.

6.  
( ABROGATO )
(2)
7.  
( ABROGATO )
(1)
8. Con riferimento alle domande di contributo presentate per l'anno 2018, ai sensi dell' articolo 4 bis della legge regionale 10/2006 , dagli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale, sono rendicontabili, qualora ammissibili, tutte le spese pertinenti allo svolgimento e allo sviluppo delle relative attività ecomuseali, ivi comprese quelle generate nel periodo compreso fra l'1 gennaio 2018 e la data di presentazione della domanda.
9. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del "Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236/Pres. , gli enti gestori dei sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento medesimo presentano le domande di contributo per l'anno 2018 nel periodo compreso tra l'1 e il 31 gennaio 2018.
10. In relazione al disposto di cui al comma 9 sono rendicontabili, qualora ammissibili, tutte le spese pertinenti allo svolgimento del programma annuale di attività allegato alla domanda di contributo, ivi comprese quelle generate nel periodo compreso fra l'1 gennaio 2018 e la data di presentazione della domanda medesima.
11. La disciplina transitoria prevista dall' articolo 27 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 12 (Norme in materia di cultura, sport e solidarietà), si applica anche per l'annualità 2018.
Note:
1Comma 7 abrogato da art. 6, comma 15, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2006, con effetto dall'1/1/2020.
2Comma 6 abrogato da art. 19, comma 1, lettera d), L. R. 9/2023