LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44

Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/01/2018
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 1
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. Alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 22 è abrogato;

b)
il comma 2 dell'articolo 23 è abrogato;

c)
al comma 3 dell'articolo 23 le parole << ai sensi degli articoli 122 e seguenti della legge tavolare >> sono sostituite dalle seguenti: << ai sensi dell' articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009 >>.

2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 92 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), è inserito il seguente:
<<1 bis. Al fine di garantire il prosieguo dell'attività ambientale dell'area interessata dalle vasche di stoccaggio dei fanghi di dragaggio del fiume Corno e dei canali d'accesso, intestate in proprietà al Commissario di Governo per l'emergenza della Laguna di Marano e di Grado, gli immobili individuati catastalmente in Comune di San Giorgio di Nogaro, sez. B, FM 6, mappale 240, sono trasferiti in proprietà alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia quale patrimonio indisponibile per finalità istituzionali.>>.

3. Al fine di perseguire un'efficace gestione delle partecipazioni pubbliche e il miglior coordinamento degli interventi effettuati dalla Regione nei settori delle infrastrutture logistiche, dell'intermodalità, della viabilità e dei trasporti pubblici, è ammessa la partecipazione di Friulia SpA, nel ruolo stabilito dall' articolo 7, comma 48, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), al capitale sociale delle società operanti nei settori medesimi, previa deliberazione della Giunta regionale finalizzata a verificare la strategicità del relativo intervento.
4. Per le finalità di cui all' articolo 10, comma 13 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), l'Amministrazione regionale, in qualità di socio di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA, è autorizzata a negoziare e, se del caso, a perfezionare un'alleanza con ICCREA Banca SpA, del Gruppo bancario ICCREA, attraverso un aumento di capitale riservato.
5.
Il comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è sostituito dal seguente:
<<2. Per il recupero delle somme dovute di importo inferiore a 30.000 euro, in caso di revoca o decadenza di contributi pubblici, incentivi, agevolazioni e altri finanziamenti in conto capitale, per difetto dei requisiti o delle condizioni giustificanti la permanenza del beneficio ovvero per inadempimento del beneficiario agli obblighi previsti da leggi o regolamenti che non comportino valutazioni discrezionali, la Direzione centrale che ha concesso il contributo direttamente o tramite Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA provvede, con l'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), ad accertare il credito in restituzione calcolato nella misura di legge, con riscossione a mezzo iscrizione a ruolo mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate - Riscossione o secondo altre modalità di riscossione definite dalla vigente normativa statale.>>.

6. La disposizione di cui al comma 5 ha effetto decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. In via di interpretazione autentica dell' articolo 44, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), il periodo di mandato sino alla X legislatura è riconosciuto per intero ai fini del calcolo dell'indennità di fine mandato secondo la disciplina previgente alla modifica introdotta dalla legge regionale 10/2013 . In tale ipotesi il periodo di mandato dalla XI legislatura è comunque riconosciuto ai fini del calcolo dell'indennità di fine mandato secondo la disciplina introdotta dalla legge regionale 10/2013 per un massimo di dieci annualità.
8. Qualora, dopo l'entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23 (Modifiche all'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53), il compenso professionale sia stato determinato pattiziamente, anche con riferimento a fonti diverse dai parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense o dalle tariffe professionali forensi, ai fini del rimborso delle spese legali di cui all' articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), si provvede tenuto conto della necessità, della rilevanza, dell'utilità e del contenuto dell'attività defensionale svolta, anche con riferimento a procedimenti analoghi, alla liquidazione entro i limiti dei valori massimi applicabili dei parametri o delle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, previo giudizio di conformità degli stessi da parte dell'Avvocatura della Regione.
8 bis. Il parere di conformità è espresso nel termine di trenta giorni dalla richiesta di pagamento da una Commissione di valutazione nominata con decreto dell'Avvocato della Regione e composta da due avvocati assegnati all'Avvocatura e da un terzo avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trieste tra i componenti del Consiglio medesimo.
8 ter. Per la partecipazione a ciascuna seduta della Commissione di valutazione al solo componente esterno spetta un gettone di presenza nella misura di 150 euro lordi per seduta.
9. In via transitoria, le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche ai giudizi e ai procedimenti definiti alla data di entrata in vigore della presente legge e alle richieste di rimborso presentate ma non ancora liquidate a tale data.
Note:
1Comma 8 bis aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 12/2018
2Comma 8 ter aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 12/2018
3Parole sostituite al comma 8 da art. 112, comma 1, L. R. 13/2020