Art. 48
(Regolamenti di attuazione)
1.
Con regolamento regionale sono disciplinate le seguenti materie in conformità a quanto previsto dal piano di gestione ittica di cui all'articolo 19 e previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12:
a) individuazione dei bacini di gestione e dei settori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 21;
b) disciplina della pesca sportiva e professionale in attuazione di quanto previsto dagli articoli 23, 24, 25, 27 e 29;
c) autorizzazione per la gestione della pesca sportiva nei laghetti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 28;
d) concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura in attuazione di quanto previsto dall'articolo 30;
e) autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia e corso per l'utilizzo dell'elettrostorditore in attuazione di quanto previsto dall'articolo 31;
f) gare di pesca e rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle medesime in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32;
g) realizzazione e autorizzazione delle immissioni in attuazione di quanto previsto dall'articolo 36;
h) disciplina della vigilanza ittica volontaria in attuazione di quanto previsto dall'articolo 43;
i) procedure di sospensione della licenza di pesca professionale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 45, comma 4.
Note:
1Lettera h) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 9, lettera f), L. R. 16/2021
Art. 49
(Linee guida per la gestione della fauna ittica)
1.
Nelle more dell'approvazione del piano di gestione ittica di cui all'articolo 19, con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle risorse ittiche di concerto con l'Assessore competente in materia di biodiversità e previo parere del Comitato ittico di cui all'articolo 10, al fine di agevolare l'avvio della gestione unitaria delle risorse ittiche delle acque interne secondo i principi e le finalità della presente legge, sono emanate Linee guida per la gestione della fauna ittica nelle acque interne in cui sono definiti, in particolare:
a) i criteri minimi per le immissioni di fauna ittica e per la tutela delle specie di particolare interesse;
b) i criteri per la suddivisione, in via transitoria, del territorio regionale nei bacini di gestione e nei settori di cui all'articolo 21.
2.
I contenuti di cui al comma 1, lettera a), si conformano alle previsioni in materia di gestione della fauna ittica nelle acque interne presenti nei piani di gestione e nelle misure di conservazione specifiche dei siti Rete Natura 2000 e delle aree protette di cui alla
legge regionale 42/1996
e sono sottoposti a valutazione di incidenza ambientale.
3. Nelle more dell'approvazione del piano di gestione ittica di cui all'articolo 19 il regolamento e il programma delle immissioni di cui all'articolo 22 sono predisposti in conformità a quanto previsto dalle Linee guida del comma 1.
Art. 50
(Altre disposizioni transitorie)
2. L'ETPI continua a utilizzare il logo dell'ETP per ripartire nel tempo i costi connessi alla sostituzione graduale dei supporti informatici, cartacei e materiali in cui il logo di ETP è riprodotto.
3. Alla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio direttivo e il Presidente di ETP decadono e il Direttore dell'ente si sostituisce con pienezza di poteri agli organi medesimi.
4. Il Direttore generale dell'ETPI di cui all'articolo 9 è nominato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il Comitato ittico di cui all'articolo 10 è nominato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more della nomina del Comitato ittico si prescinde dal parere dello stesso.
6. Il Collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge rimane in carica fino alla scadenza.
7. Al fine di sperimentare nuove forme di gestione della pesca, l'ETPI può concedere, negli anni 2018 e 2019, previo parere vincolante del Comitato ittico, ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, la gestione di massimo cinque campi di gara fissi.
8. I campi gara fissi di cui al comma 7 comprendono quelli già individuati nei cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e ulteriori campi individuati, nei corpi idrici artificiali, con provvedimento del Direttore generale di ETPI, previo parere vincolante del Comitato ittico.
9.
Le concessioni dei campi di gara fissi di cui al comma 7 sono soggette al pagamento di un canone, hanno durata massima di un anno, rinnovabile per due volte e stabiliscono, in particolare:
a) le specie che possono essere immesse e le relative modalità di immissione;
b) le modalità prescritte per dimostrare la provenienza degli esemplari catturati durante le gare;
c) eventuali prescrizioni per la tutela dell'ambiente acquatico, ivi comprese le prescrizioni per la gestione delle specie esotiche invasive.
10. L'ETPI procede all'affidamento in concessione delle acque di cui al comma 7 mediante selezione nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, può ottenere un'unica concessione.
11. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 48 continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti e i relativi regolamenti, nonché i regolamenti e gli altri atti di carattere generale adottati dall'ETP con riferimento alle materie di cui all'articolo 48.
12. Qualora le disposizioni, i regolamenti o gli atti di cui al comma 11 facciano riferimento a provvedimenti da adottarsi dal Consiglio direttivo dell'ETP, gli stessi sono adottati dal Direttore generale dell'ETPI.
13. Le licenze di pesca sportiva rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano a essere valide.
14.
Coloro a cui è stata rilasciata, ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43
(Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della
legge regionale 12 maggio 1971, n. 19
, (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia), l'autorizzazione di pesca di durata annuale per esercitare la pesca in almeno due dei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ottengono la licenza di pesca sportiva di cui all'articolo 27, entro trenta giorni dalla richiesta, senza sottoporsi all'esame.
15 bis. Per il rilascio delle autorizzazioni alla cattura di fauna ittica a fini di studio o di salvaguardia di cui all'articolo 31, l'ETPI considera le abilitazioni all'uso dell'elettrostorditore conseguite fino all'organizzazione o al riconoscimento dei corsi per l'utilizzo dell'elettrostorditore di cui al medesimo articolo 31, comma 4.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 7 da art. 3, comma 21, L. R. 25/2018
2Comma 15 bis aggiunto da art. 3, comma 34, L. R. 15/2020