Art. 39
(Obblighi ittiogenici)
1. I titolari delle concessioni di derivazione di acque pubbliche superficiali per usi industriali, irrigui, idroelettrici e di piscicoltura, rilasciate, rinnovate o oggetto di variante dopo l'entrata in vigore della presente legge, contribuiscono annualmente alla copertura dei costi per il ripopolamento ittico delle acque interne.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i titolari delle concessioni di derivazione di acque pubbliche versano all'ETPI, secondo le modalità stabilite dall'Ente, a titolo di obbligo ittiogenico un importo corrispondente al quattro per cento dell'importo del canone della concessione e, comunque, non inferiore alla somma annua di cinquanta euro.
2.1 Per la determinazione degli importi da versare a titolo di obbligo ittiogenico relativi alle concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge, si continua ad applicare la metodologia previgente; qualora non risultino disponibili i parametri relativi alla portata del corso d'acqua della derivazione al momento del rilascio della medesima, in base ai quali calcolare l'obbligo ittiogenico, si applicano i parametri più favorevoli al concessionario.
2 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, l'importo degli obblighi ittiogenici per le concessioni di derivazione di acque pubbliche superficiali per usi di piscicoltura, rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge, a partire dall'anno 2020 è determinato nella misura prevista dal comma 2.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 9/2019
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 85, lettera a), L. R. 13/2023
3Comma 2 .1 aggiunto da art. 3, comma 85, lettera b), L. R. 13/2023