Art. 29
(Requisiti per l'esercizio della pesca professionale)
1.
L'esercizio della pesca professionale nelle acque interne è subordinato:
a)
all'iscrizione presso il registro delle imprese di cui all'
articolo 2188 del Codice civile
, con il codice delle attività economiche (ATECO) adeguato all'attività di pesca;
b) al rilascio da parte dell'ETPI della licenza di pesca professionale;
c) all'iscrizione dell'eventuale imbarcazione nel registro previsto dal codice della navigazione e all'esibizione sull'imbarcazione del numero identificativo.
2. Al momento del rilascio della licenza di pesca professionale viene verificato il possesso dei requisiti previdenziali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
4. La licenza di pesca professionale è valida per cinque anni; è contrassegnata da un codice alfanumerico univoco ed è accompagnata dal documento per le registrazioni quale strumento di controllo dell'attività di pesca. Il documento per le registrazioni è acquisito dall'ETPI al 31 dicembre di ogni anno anche per finalità statistiche e per l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 3.
5. Durante l'attività di pesca il pescatore deve essere in possesso di un documento di riconoscimento, della licenza di pesca professionale e del documento per le registrazioni debitamente compilato. In caso di controlli, è tenuto a esibire i suddetti documenti unitamente al pescato, alle attrezzature, alle esche, alle pasture e ai relativi contenitori.
6.
Il regolamento individua:
a) il fac simile della licenza di pesca professionale;
b) il fac simile del documento per le registrazioni e le modalità di compilazione;
c) le modalità per il rilascio e il rinnovo della licenza di pesca professionale, per il rilascio e la restituzione obbligatoria del documento per le registrazioni e per la relativa sostituzione in caso di smarrimento, furto o distruzione;
d) le modalità per la tenuta del registro di cui al comma 1, lettera c), e l'iscrizione delle imbarcazioni.
7.
L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento:
a) dell'elenco regionale dei pescatori professionali in cui vengono annotate anche le sanzioni accertate e irrogate;
b) del registro delle imbarcazioni anche avvalendosi di collaborazioni con altri enti pubblici o soggetti esterni.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 36, comma 2, lettera a), L. R. 6/2021
2Parole aggiunte al comma 5 da art. 36, comma 2, lettera b), L. R. 6/2021