Art. 24
(Disciplina della pesca professionale)
1. L'attività di pesca professionale è consentita esclusivamente nelle zone del territorio regionale e nei periodi dell'anno individuati dal regolamento.
2. L'attività di pesca si svolge esclusivamente mediante gli attrezzi, individuati e descritti nel regolamento, che non consentono la pesca in movimento, non arrecano danno all'ambiente acquatico e permettono la selezione delle specie.
3. Gli attrezzi di pesca non possono essere collocati in modo da creare, anche a causa della presenza di altri attrezzi, sbarramenti oltre la metà della larghezza del corso o specchio d'acqua, né possono essere collocati in modo da creare intralcio a opere di presa o restituzione dell'acqua, idrovore, centrali idroelettriche, stazioni di pompaggio, strutture per il passaggio dei pesci. Il regolamento può individuare prescrizioni e limitazioni specifiche relative alla collocazione degli attrezzi e alla distanza da altri attrezzi e manufatti, nonché prescrizioni e limitazioni all'uso delle esche e alle modalità di pasturazione per consentire la selezione delle specie ittiche.
4.
Il regolamento individua:
a) le specie che è obbligatorio trattenere;
b) il limite giornaliero massimo del peso o del numero delle catture, differenziandolo per specie e periodi dell'anno, potendo anche prevedere che per le specie di particolare interesse, in certi periodi, non sia consentito trattenere alcun esemplare;
c) i limiti minimi o massimi delle taglie, anche differenziati per specie, oltre i quali è vietato trattenere la fauna ittica al fine di tutelarne la capacità riproduttiva;
d) i corsi e gli specchi d'acqua o loro porzioni in cui è vietato pescare o trattenere alcune specie di fauna ittica di particolare interesse o qualunque specie ittica per consentire il ripopolamento di acque con caratteristiche ambientali idonee alla riproduzione naturale della fauna ittica autoctona e per consentire l'immissione di uova, avannotti o novellame;
e) le acque in cui è vietato pescare per ragioni di tutela dell'incolumità delle persone, per ragioni di incompatibilità dell'attività di pesca con altre attività che ivi si svolgono ovvero per finalità di tutela della fauna o degli ambienti acquatici.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 11, lettera a), L. R. 12/2018