LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 2017, n. 37

Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 10
 (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
1. All' articolo 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 21 le parole << Direzione regionale per le autonomie locali >> sono sostituite dalle seguenti: << Struttura regionale competente in materia di autonomie locali >>;

b)
al comma 22 le parole << Direzione regionale per le autonomie locali >> sono sostituite dalle seguenti: << Struttura regionale competente in materia di autonomie locali >>;

c)
dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti:
<< 22 bis. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 20, la Struttura regionale competente in materia di autonomie locali promuove gli adempimenti necessari all'aggiornamento della documentazione catastale conseguenti alla delimitazione o all'accertamento del confine. A tal fine può disporre ispezioni sui luoghi e richiedere attività di consulenza tecnica, anche di professionisti esterni all'Amministrazione regionale, nel rispetto delle norme in materia di conferimento di incarichi individuali di cui all'articolo 15, commi 15 e seguenti, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009).
22 ter. Nel caso previsto dalla lettera b bis) del comma 20, agli adempimenti di cui al comma 22 bis, primo periodo, provvedono i Comuni interessati.>>

d)
il comma 23 è abrogato.

2. Per le finalità previste dal comma 22 bis dell'articolo 1 della legge regionale 13/2000 , come inserito dal comma 1, è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 28.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a integrazione delle somme stanziate dall'articolo 12, tabella Q, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), e del relativo patto territoriale con l'Unione territoriale intercomunale (UTI) del Noncello, a finanziare la progettazione e i primi interventi per l'adeguamento ad uso impianto sovracomunale del compendio dello stadio Omero Tognon di Fontanafredda.
4. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 28.
5. In relazione all'esercizio delle funzioni in materia di edilizia scolastica da parte delle Unioni territoriali intercomunali, è prevista un'assegnazione straordinaria integrativa per l'anno 2017 così ripartita:
a) Unione territoriale intercomunale Giuliana/Julijska Unija 200.000 euro;
b) Unione territoriale intercomunale Friuli Centrale 100.000 euro;
c) Unione territoriale del Noncello 265.000 euro.
6. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa di 565.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 28.
7.
Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle Istituzione Pubbliche di Assistenza e Beneficienza nella Regione Friuli Venezia Giulia), la parola << 2018 >> è sostituita dalla seguente: << 2019 >>.

8.
Nel primo periodo del comma 77 dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), dopo le parole << già attribuiti ai predetti enti >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché delle quote corrispondenti ai crediti vantati dall'Amministrazione regionale in relazione alle funzioni provinciali già trasferite alla Regione >> e le parole << previo assenso dell'Amministrazione regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << nella misura assentita dall'Amministrazione regionale >>.

9.
Al comma 4 dell'articolo 66 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), la parola << 2018 >> è sostituita dalla seguente: << 2019 >>.

10. All' articolo 10 della legge regionale 31/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il secondo periodo della lettera a) del comma 39 è abrogato;

b)
dopo la lettera c) del comma 39 è aggiunta la seguente:
<<c bis) ai Comuni ricadenti nel proprio territorio la somma trattenuta ai sensi dell' articolo 7, comma 71, lettera a), della legge regionale 34/2015 , in misura eccedente rispetto a quanto dovuto a titolo definitivo in relazione alla quota a favore del bilancio statale.>>

c)
al comma 42 dopo le parole << lettera c) >> sono aggiunte le seguenti: << e lettera c bis) >>.

11. Al fine di sostenere e accompagnare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a Federsanità ANCI FVG un contributo per supportare le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona della Regione nel percorso di adozione della contabilità economico patrimoniale in sinergia con gli ordini professionali di riferimento.
12. Per la finalità prevista dal comma 11 è destinata la spesa di 50.000 euro ripartiti in 25.000 euro per l'anno 2017 e 25.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 28.
13. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui all' articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), assegnati con la deliberazione della Giunta regionale n. 2165 del 18 novembre 2016, possono utilizzare le risorse che risultino eccedenti rispetto al fabbisogno accertato per l'attuazione dell'intervento previsto dalla I Area del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2016, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1369 del 22 luglio 2016, per interventi di realizzazione o il potenziamento di reti e impianti di illuminazione pubblica per favorire la prevenzione di fenomeni criminosi e di degrado urbano in zone ritenute a rischio per la sicurezza.
14. Gli enti locali che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 13 inviano al Servizio competente in materia di politiche di sicurezza, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la comunicazione di volere impiegare il finanziamento per le finalità ivi previste. Il Comune già capofila di una forma collaborativa per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale, beneficiario dei finanziamenti di cui al comma 13, specifica altresì le modalità di gestione dei rapporti finanziari relativi all'attuazione dell'intervento tra i Comuni già facenti parte della forma collaborativa.
15. L'ente locale beneficiario dei finanziamenti di cui al comma 13 presenta la rendicontazione delle spese sostenute, sia direttamente sia dai Comuni già facenti parte della forma collaborativa di cui al comma 14, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 13, nelle forme previste dall' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il 31 ottobre 2021.
16. Per le particolari esigenze di funzionamento la Regione assegna al Comune di Comeglians un contributo straordinario di 100.000 euro e al Comune di Meduno 40.000 euro, nonché assegna al Consorzio Collinare un contributo straordinario di 38.000 euro, per l'anno 2017. Le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione.
17. Per la finalità prevista dal comma 16 è destinata la spesa di 178.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 28.
18.
Il comma 5 quater dell'articolo 17 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), è abrogato.

19. All' articolo 13 della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), agli interventi di seguito indicati sono associate le corrispondenti missioni/programma/titolo come sotto indicate:

- con riferimento al comma 1, lettera a):

del Noncello
Sistema dei servizi ai residenti
Riqualificazione e adeguamento normativo delle strutture socio-sanitarie di livello comprensoriale
Progetto di fattibilità nuove dislocazioni e adeguamento normativo Casa Serena e casa Anziani Torre100.000,00822
Mobilità ciclistica
Rafforzare e completare i collegamenti ciclabili sovracomunali
Progetto e realizzazione ciclabile su SP 31-Via Garibaldi a completamento asse Roveredo-Budoia30.000,001052
Infrastrutture/viabilità
Riqualificazione stradale e riduzione del traffico che interessa la SR 13 Pontebbana
Realizzazione rotatoria a Orcenico Inferiore incrocio via Sile-SR13100.000,001052
Turismo culturale e ambientale
Valorizzazione delle aree naturalistiche del territorio
Approdi sul Noncello e collegamento battello/navetta/ciclabile-progettazione50.000,001032
Turismo culturale e ambientale
Valorizzazione del patrimonio storico-architettonico d'area vasta
Restauro filologico del giardino storico di Villa Dolfin - realizzazione primo stralcio100.000,00512
Infrastrutture/viabilità
Riqualificazione stradale e riduzione del traffico che interessa la SR 13 Pontebbana
Rotatoria incrocio SR13-Via Brugnera (incrocio pericoloso con strade comunali)35.000,001052

- con riferimento al comma 1, lettera b):

del Gemonese
Territorio e ambienteInterventi a servizio del volo libero presso la strada comunale che conduce al monte San Simeone, in Comune di Bordano19.000,00712
Infrastrutture, mobilità e trasportiInterventi di manutenzione straordinaria strada comunale che conduce al monte San Simeone, in Comune di Bordano8.000,001052


20. In relazione alle somme affluite al bilancio regionale derivanti dall'avanzo non vincolato del bilancio di liquidazione di ciascuna Provincia è creato un fondo destinato alle Unioni territoriali intercomunali di ciascun territorio di riferimento, finalizzato a trasferire, mediante una assegnazione una tantum, alle Unioni medesime le risorse necessarie per finanziarie, a titolo di compartecipazione, l'Intesa per lo Sviluppo di cui all' articolo 7 della legge regionale 18/2015 , per interventi di investimento di area vasta.
21. Le somme di cui al comma 20 sono ripartite con i seguenti criteri:
a) per il 70 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente di ciascuna Unione territoriale intercomunale alla data del 31 dicembre, rispetto alla popolazione complessiva del territorio di riferimento, sulla base dei dati più recenti validati dall'ISTAT;
b) per il 30 per cento in misura proporzionale alla superficie di ciascuna Unione territoriale intercomunale rispetto alla superficie totale di riferimento.
22. Le risorse di cui al comma 20 sono assegnate d'ufficio, tenendo conto dei crediti già trasferiti a enti diversi dalla Regione, come comunicato dal Commissario liquidatore in sede di bilancio di liquidazione, in unica soluzione.
23. L'assegnazione di cui al comma 22, per effetto dell'applicazione dei criteri di cui al comma 21, può avvenire, tenuto conto dei crediti di cui al comma 22, fino all'importo massimo, per ciascuna Unione territoriale intercomunale, di seguito elencato:
a) Unione Carso Isonzo Adriatico 4.321.515,71 euro;
b) Unione Collio-Alto Isonzo 3.739.468,16 euro;
c) Unione Livenza-Cansiglio-Cavallo 1.638.121,40 euro;
d) Unione del Noncello 3.179.076,87 euro;
e) Unione del Sile e Meduna 1.543.608,15 euro;
f) Unione del Tagliamento 1.852.164,35 euro;
g) Unione delle Valli e Dolomiti Friulane 2.486.387,92 euro;
h) Unione Giuliana/Julijska Unija 8.413.371,89 euro.
24. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa di 27.173.714,45 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 28.
25.
Dopo il comma 1 dell'articolo 9 quinquies della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), è aggiunto il seguente:
<< 1 bis. Le spese di cui al comma 1 sono spese obbligatorie ai sensi dell' articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).>>

26.
Al comma 16 dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), le parole << 31 dicembre 2017 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2018 >>.

27.
L' articolo 3 della legge regionale 32/2017 è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 (Beni, risorse finanziarie e rapporti giuridici attivi e passivi)
1. I beni patrimoniali, già delle Province e trasferiti alla Regione ai sensi dell' articolo 35 della legge regionale 26/2014 , sono trasferiti in proprietà alla Società per lo svolgimento delle attività conferite ai sensi dell'articolo 2.
2. I beni immobili patrimoniali riferiti alla funzione viabilità provinciale, trasferiti alla Regione ai sensi dell' articolo 35 della legge regionale 26/2014 , e i beni demaniali, trasferiti alla Regione ai sensi dell' articolo 61 della legge regionale 26/2014 , sono assegnati alla Società, in regime di concessione d'uso, a decorrere dall'1 gennaio 2018.
3. La Società Friuli Venezia Giulia Strade Spa subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi in corso a decorrere dall'1 gennaio 2018. Restano attribuiti alla Regione e all'Avvocatura della Regione i contenziosi giudiziali e stragiudiziali in materia di viabilità provinciale relativi a fatti o eventi anteriori all'1 gennaio 2018.>>

28. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella J.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 43/2017
2Integrata la disciplina del comma 11 da art. 9, comma 32, L. R. 44/2017
3Parole sostituite al comma 15 da art. 6, comma 1, L. R. 4/2019
4Parole sostituite al comma 15 da art. 23, comma 1, L. R. 13/2020