LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 2017, n. 37

Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 7
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3, comma 3, della legge regionale 6 ottobre 2017, n. 33 (Norme per la promozione del diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa), è destinata la spesa complessiva di 1.000 euro, suddivisa in ragione di 500 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.
2. Al fine di consentire la prosecuzione di un progetto di investimento che ha già beneficiato di contributi regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Diocesi di Concordia-Pordenone un contributo straordinario per l'ampliamento dell'area espositiva del Museo Diocesano di Arte Sacra di Pordenone presso le sale liberatesi a seguito dello spostamento dei volumi della biblioteca del Seminario diocesano di Concordia - Pordenone presso la nuova sede della biblioteca medesima.
3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla struttura competente in materia di beni culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Sono ammissibili le spese per la progettazione dell'intervento descritto nella domanda di contributo e per l'allestimento delle aree espositive, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dell'intervento stesso e sostenute dal soggetto richiedente il contributo successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto.
5. Il contributo è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite delle risorse disponibili, con decreto da emanare entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Con il decreto di concessione è disposta inoltre l'erogazione del 70 per cento del contributo ed è fissato il termine di rendicontazione della spesa. Il rendiconto è presentato per un importo non inferiore all'ammontare del contributo stesso.
6. Per le finalità previste dal comma 2 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.
7. Ai fini della rendicontazione dei contributi concessi nell'anno 2017 ai nuovi sistemi bibliotecari costituiti nel medesimo esercizio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera k), del Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236 , sono ammissibili a rendiconto le spese generate dall'1 luglio 2017 al 31 dicembre 2017.
8. Ai fini della rendicontazione dei contributi concessi nell'anno 2017 alle biblioteche riconosciute di interesse regionale nel medesimo esercizio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 33, comma 3, del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 236/2016 , sono ammissibili a rendiconto le spese generate dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
9.
Al comma 25 quater dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole << 31 dicembre 2017 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2018 >>.

10. All' articolo 17 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 17 (Norme urgenti in materia di cultura e sport), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 9 le parole << alla data di entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << alla data del 31 dicembre 2017 >>;

b)
al comma 10 le parole << entro il termine perentorio del 31 dicembre 2017 >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il termine perentorio del 31 dicembre 2018 >>.

11. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sugli avvisi pubblici per incentivi per progetti nei settori delle attività culturali approvati con deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2016, n. 291, possono essere rendicontate fino al termine perentorio del 31 dicembre 2017.
12. Al procedimento amministrativo per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 7, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 22 (Valorizzazione della memoria delle Portatrici Carniche e del ruolo della donna nelle due guerre), si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo IV della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), e del Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014 , emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 .
13. Alla legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 bis dell'articolo 5 è inserito il seguente:
<< 2 ter. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore dell'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia - ERPAC o suo delegato, dal Direttore di PromoTurismo FVG o suo delegato, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi.>>

b)
al comma 1 dell'articolo 18 dopo le parole << dell'incentivo concesso >> sono aggiunte le seguenti: << , salvo che non sia diversamente disposto con norma di legge o di regolamento >>;

14.
Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), è inserito il seguente:
<< 2 bis. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte almeno dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato, da un rappresentante del Comitato regionale per il Friuli Venezia Giulia del CONI, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. Possono partecipare ai lavori della Commissione, con funzioni esclusivamente consultive, membri delegati dalle federazioni sportive direttamente connesse alla disciplina sportiva praticata negli impianti oggetto di contributo.>>

15.
Al comma 35 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole << Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 31, lettere f) e g), >> sono sostituite dalle seguenti: << La concessione dei contributi di cui al comma 31, lettere f) e g), è disposta in via definitiva sulla base della documentazione di cui al comma 32 per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base del quadro economico presentato; per l'erogazione dei contributi medesimi >>.

16. Alla legge regionale 23/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Alla concessione ed erogazione delle assegnazioni finanziarie destinate a sostenere la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede in conformità al disposto dei relativi accordi, anche in deroga alle norme di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).>>

b)
dopo il comma 2 dell'articolo 36 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Alla concessione ed erogazione delle assegnazioni finanziarie destinate a sostenere la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede in conformità al disposto dei relativi accordi, anche in deroga alle norme di cui al capo XI della legge regionale 14/2002 >>.

17. Per le finalità previste dall' articolo 6, comma 78, della legge regionale 14/2016 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "Cinemazero - Associazione culturale" di Pordenone un ulteriore contributo straordinario, sino al 100 per cento della spesa ammissibile, per le spese sostenute dopo l'entrata in vigore della presente legge per la progettazione e installazione dell'impianto antincendio con diffusione sonora, come richiesto dalle autorità competenti in materia di sicurezza.
18. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 17, corredata della descrizione dell'intervento previsto e del quadro economico e cronoprogramma di realizzazione, è presentata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di attività culturali.
19. L'Associazione "Cinemazero - Associazione culturale" di Pordenone presenta il rendiconto, entro il termine fissato con il decreto di concessione, esclusivamente in relazione alle somme percepite a titolo di contributo.
20. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.
21.  
( ABROGATO )
(8)
22.  
( ABROGATO )
(9)
23. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato Olimpico Nazionale Italiano un contributo straordinario per l'acquisto della cintura di Campione mondiale di pugilato - pesi massimi, vinta da Primo Carnera nel 1933, al fine di consentirne l'esposizione presso Villa Carnera a Sequals.
25. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata di una dichiarazione in ordine alla spesa prevista per l'acquisto della cintura di Campione mondiale di pugilato - pesi massimi, vinta da Primo Carnera nel 1933.
26. Il contributo di cui al comma 24 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa prevista per l'acquisto.
27. Il contributo di cui al comma 24 è erogato in unica soluzione anticipata su richiesta del beneficiario.
28. Per le finalità previste dal comma 24 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.
29. La Regione riconosce il rilevante valore storico - culturale del complesso architettonico dell'ex Amideria Chiozza, in Comune di Ruda, bene di archeologia industriale, che riveste grande interesse e significato per la conoscenza dell'evoluzione dei processi produttivi nel Friuli Venezia Giulia e che è vincolato ai sensi della normativa in materia di tutela del patrimonio culturale.
30. Al fine di assicurare la conservazione e l'integrità della macchina a vapore e delle caldaie del complesso architettonico di cui al comma 29, che rappresentano l'elemento fondamentale dell'ex stabilimento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ruda, proprietario dell'immobile stesso, un contributo straordinario quale sostegno alla realizzazione delle opere edilizie di urgente necessità per la messa in sicurezza e sistemazione della copertura dell'edificio vaporiera ospitante i macchinari suddetti.
31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione delle opere da realizzare, di un quadro economico e del relativo cronoprogramma.
32. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 31, il Servizio competente in materia di beni culturali provvede alla concessione del contributo e contestualmente, in deroga a quanto disposto dall' articolo 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), all'erogazione in via anticipata del 40 per cento del relativo importo; la rimanente quota è erogata, previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario
33. Per le finalità previste dal comma 30 è destinata la spesa complessiva di 125.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2017 e 75.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.
34. In considerazione del particolare valore storico culturale delle finalità perseguite dalla legge regionale 22/2016 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a scorrere la graduatoria dei progetti di rievocazione della figura e dell'opera delle Portatrici Carniche presentati a valere sull'avviso pubblico approvato con la deliberazione della Giunta regionale 8 settembre 2017, n. 1683.
35. Per le finalità previste dal comma 34 è destinata la spesa di 2.300 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) della stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.
36. In attuazione dell'articolo 7, commi da 65 a 67, della legge regionale 31/2017 , sono individuati i seguenti interventi, per il rinnovo e l'ammodernamento di edifici e impianti già esistenti, adibiti alle attività di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena del Friuli Venezia Giulia, nonché finalizzati all'offerta e alla produzione di servizi in lingua slovena rivolti agli appartenenti alla minoranza stessa:
a) interventi per la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il risparmio energetico e la messa in sicurezza dell'edificio sito a Trieste in Via Montecchi n. 6 adibito a sede del quotidiano in lingua slovena Primorski dnevnik;
b) interventi per l'ampliamento, la ristrutturazione, la rifunzionalizzazione, la manutenzione straordinaria, il risparmio energetico e la messa in sicurezza del Centro polifunzionale sportivo, culturale e ricreativo denominato "Stadio 1° Maggio" sito a Trieste in Via di Guardiella n. 7, anche per consentirne l'utilizzo da parte del Polo scolastico in lingua slovena del rione di San Giovanni a Trieste;
c) interventi per la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il risparmio energetico e la messa in sicurezza del Complesso culturale, ricreativo e sportivo della minoranza slovena denominato "Kulturni dom Gorica" sito a Gorizia in Via Italico Brass n. 20;
d) interventi per la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il risparmio energetico e la messa in sicurezza dell'edificio sito a Trieste in Via Petronio n. 6, sede dello Slovensko stalno gledališce - Teatro stabile sloveno di Trieste;
e) interventi per la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il risparmio energetico e la messa in sicurezza dell'esistente edificio sito a Gorizia in Riva Piazzutta n. 18 adibito a sede di circoli e associazioni della minoranza linguistica slovena di Gorizia.
(4)
37. A sostegno degli interventi di cui al comma 36, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi anche a copertura totale delle spese ammissibili per la loro realizzazione:
a) 500.000 euro a favore di PRAE/Promozione attività editoriale S.r.l. DZP/Družba za založniške pobude d.o.o. di Trieste per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 36 riguardanti l'edificio di Via Montecchi n. 6 a Trieste;
b) 2.500.000 euro a favore di Športno združenje - Unione sportiva dilettantistica BOR di Trieste per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 36 riguardanti gli impianti e gli edifici del Centro polifunzionale "Stadio 1° Maggio" di Strada per Guardiella n. 7 a Trieste;
c) 600.000 euro a favore di Associazione Kulturni dom Gorica di Gorizia per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 36 riguardanti le strutture del "Kulturni dom Gorica" di Via Italico Brass n. 20 a Gorizia;
d) 1 milione di euro a favore di SSG/Slovensko stalno gledališce - Teatro stabile sloveno di Trieste per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 36 riguardanti l'edificio sito in Via Petronio n. 6 a Trieste;
e) 700.000 euro a favore di Società tipografica cattolica S.r.l. - Katoliško tiskovno društvo d.o.o. per gli interventi di cui alla lettera e) del comma 36 riguardanti l'edificio di Riva Piazzutta n. 18 a Gorizia.
38. La domanda per la concessione dei suddetti finanziamenti, sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto beneficiario, è inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al Servizio volontariato e lingue minoritarie entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è corredata di una relazione tecnica descrittiva degli interventi per i quali è richiesto il finanziamento assieme al quadro economico della loro realizzazione con l'indicazione di eventuali altri contributi pubblici o privati previsti.
39. Qualora la domanda di contributo non sia sottoscritta dal soggetto proprietario degli immobili oggetto degli interventi di cui al comma 37, alla domanda dovrà essere allegato idoneo titolo autorizzatorio a effettuare i lavori di cui trattasi rilasciato dal proprietario degli immobili.
40. Alla domanda di contributo dovrà in ogni caso essere allegata una dichiarazione con cui il proprietario degli immobili oggetto degli interventi si impegna a mantenere per la durata di dieci anni dalla fine dei lavori il vincolo di destinazione degli immobili stessi anche con riguardo ai soggetti che attualmente ne fruiscono.
41. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui al comma 37.
42. In relazione al disposto di cui al comma 37 è prevista la spesa di 5.300.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla destinazione di spesa di cui all' articolo 7, comma 67, della legge regionale 31/2017 .
43. Al fine di incrementare la fruizione pubblica di luoghi della cultura l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Buttrio un contributo straordinario a sostegno degli oneri di progettazione relativi a interventi di allestimento del Museo della Civiltà del Vino a Buttrio.
44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento da realizzare e del relativo quadro economico in cui vengano evidenziate la determinazione delle spese tecniche nonché la quantificazione delle spese di progettazione oggetto dell'istanza di finanziamento.
45. Il contributo di cui al comma 43 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile.
46. Il contributo di cui al comma 43 è erogato in unica soluzione anticipata su richiesta del beneficiario.
47. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "Mittelfest" di Cividale del Friuli (UD) un contributo straordinario necessario ad acquisire i servizi di realizzazione delle riprese televisive, a elevato standard qualitativo e tecnologico, dell'edizione del 2018 del Festival "Mittelfest" organizzato dalla medesima associazione, nonché di diffusione e trasmissione delle stesse su scala internazionale.
49. Il legale rappresentante dell'Associazione "Mittelfest" di Cividale del Friuli (UD), entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di attività culturali apposita istanza corredata della descrizione dell'intervento previsto e del quadro economico preventivo per la sua realizzazione.
50. L'Associazione "Mittelfest" di Cividale del Friuli (UD) presenta il rendiconto entro il termine fissato con il decreto di concessione, esclusivamente in relazione alle somme percepite a titolo di contributo.
51. Al procedimento amministrativo per la concessione del contributo di cui al comma 48 si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo IV della legge regionale 16/2014 e del Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014 , emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 .
52. Per le finalità previste dal comma 48 è destinata la spesa di 170.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.
53. Al fine di sperimentare nuove soluzioni abitative, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione territoriale intercomunale (UTI) del Noncello un contributo straordinario per la realizzazione di soluzioni abitative a favore di soggetti con progetti lavorativi segnalati dal Servizio sociale dei Comuni dell'UTI.
54. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 53, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa, è presentata al Servizio competente in materia di immigrazione entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
55. Sono ammissibili le spese per l'erogazione di servizi volti a favorire, orientare e supportare l'accesso a un'idonea soluzione abitativa, nonché alla gestione di strutture dedicate all'ospitalità temporanea, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dell'intervento stesso e sostenute dal soggetto richiedente il contributo successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto.
56. Il contributo di cui al comma 53 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite delle risorse disponibili, con decreto da emanare entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Con il decreto di concessione è disposta inoltre l'erogazione del 70 per cento del contributo ed è fissato il termine di rendicontazione della spesa. Il rendiconto è presentato per un importo non inferiore all'ammontare del contributo stesso.
57. Per le finalità previste dal comma 53 è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.
58. La Regione, nel riconoscere la storica presenza sul proprio territorio della comunità linguistica e culturale croata, sostiene azioni promosse dalla comunità medesima volte alla diffusione della conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione della lingua e della cultura croate.
59. Per le finalità previste dal comma 58 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un programma di attività, comprensivo di iniziative culturali, formative e di divulgazione in genere, da realizzarsi da parte della Comunità croata con sede in Trieste.
60. La domanda di contributo, corredata del programma di attività da realizzarsi, è presentata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie.
61. Il contributo di cui al comma 58 è erogato in unica soluzione anticipata su richiesta del beneficiario.
62. Per le finalità previste dal comma 59 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.
63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente Friuli nel Mondo con sede in Udine un contributo straordinario di 100.000 euro al fine di fornire aiuto e supporto ai nostri corregionali e ai loro discendenti residenti in Venezuela che necessitano di interventi di assistenza economica e sociale a causa della difficile situazione economica in cui versa attualmente il Paese.
64. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 63 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà - Servizio corregionali all'estero e integrazione degli immigrati entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione illustrativa degli interventi da attuare e del preventivo di spesa.
65. Il contributo di cui al comma 63 è erogato in unica soluzione anticipata su richiesta del beneficiario. Nel decreto di concessione sono disciplinate le modalità di rendicontazione del contributo.
66. Per le finalità previste dal comma 63 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.
67. Al fine di diffondere la conoscenza e di valorizzare un patrimonio di beni che costituisce un esempio unico per la ricerca nei settori del design, dell'arte contemporanea, dell'innovazione e della creatività giovanile, ricollegando alla Regione il prestigio connesso a tale patrimonio ed evitandone altresì la dispersione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a ospitare ed esporre presso alcuni locali della sede della Direzione centrale competente in materia di cultura le collezioni costituenti l'ITS CREATIVE ARCHIVE, di proprietà dell'Associazione "Eve Laboratorio di ricerca della creatività", mettendo a disposizione dell'associazione stessa, a titolo gratuito, spazi adeguati e utenze per l'archivio contenente abiti, documenti, disegni, fotografie, materiali audio e video.
68. Per le finalità previste dal comma 67 l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a organizzare, in collaborazione con l'Associazione "Eve Laboratorio di ricerca della creatività", attività espositive, formative e di ricerca correlate all'archivio, anche in cooperazione con altre istituzioni culturali e aziende nel settore della moda.
69. I rapporti fra l'Associazione "Eve Laboratorio di ricerca della creatività" e l'Amministrazione regionale, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 67 e 68, sono regolati da una convenzione stipulata fra l'associazione stessa e l'Amministrazione regionale, nella quale sono indicati gli obblighi dell'associazione e le attività che l'Amministrazione regionale metterà a disposizione dell'associazione, tra le quali, a titolo puramente indicativo, il trasporto dei beni appartenenti all'archivio.
70. In relazione al disposto di cui ai commi 67, 68 e 69 è destinata la spesa di 1.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.
71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Biblioteca nazionale slovena e degli studi un contributo straordinario di 1.114.000 euro per le spese relative ai lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria per rendere fruibili i locali ubicati nell'edificio di cui all' articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), sito a Gorizia in Corso Verdi n. 52, già "Trgovski dom".
72. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 71, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, è inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al Servizio competente in materia di lingue minoritarie ed è corredata di una relazione tecnico descrittiva degli interventi per i quali è richiesto il finanziamento assieme al quadro economico della loro realizzazione.
73. In deroga a quanto previsto all' articolo 59 della legge regionale 14/2002 , la concessione del contributo di cui al comma 71 è disposta in via definitiva per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, risultante dal quadro economico allegato alla domanda di contributo. Il contributo è erogato ai sensi delle disposizioni di cui all' articolo 60 della legge regionale 14/2002 . Con il decreto di concessione sono altresì stabiliti i termini di rendicontazione del finanziamento.
73.1 Con riferimento agli interventi previsti ai commi da 36 a 42 e da 71 a 74 sono altresì ammessi a contributo lavori ulteriori, accessori e di completamento, finalizzati agli interventi sugli immobili individuati dalle norme citate.
73 bis. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi dei commi da 36 a 42 e da 71 a 74, l'erogazione può essere disposta per importi correlati all'avanzamento nell'esecuzione dell'opera su istanza del beneficiario corredata di:
a) documentazione di spesa, ancorché non quietanzata, per l'importo per cui è richiesta l'erogazione;
b) dichiarazione del direttore dei lavori, se presente, ovvero di un tecnico qualificato negli altri casi, attestante l'avvenuta acquisizione di beni o l'esecuzione di lavori per l'importo richiesto e la conformità di quanto eseguito al progetto dell'opera finanziata.
(5)
73 ter. L'Amministrazione regionale può disporre ispezioni e controlli ai fini di verificare lo stato di attuazione degli interventi, ai sensi dell' articolo 44 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
74. Per le finalità previste dal comma 71 è destinata la spesa complessiva di 1.114.000 euro, suddivisa in ragione di 743.000 euro per l'anno 2017 e di 371.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.
75. All' articolo 7 della legge regionale 31/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera f) del comma 31 le parole << il restauro degli affreschi esterni del complesso abbaziale >> sono sostituite dalle seguenti: << lavori di restauro del soffitto ligneo nell'atrio della chiesa >>;

b)
al comma 32 le parole << novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << il 30 novembre 2017 >>.

76.
Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 22/2016 le parole << centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << il 30 novembre 2017 >>.

77. Per le finalità previste dall' articolo 7, comma 22, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo un ulteriore contributo straordinario per il completamento dell'organizzazione di attività ed eventi culturali collegati all'assegnazione del titolo "Città alpina per l'anno 2017".
78. Il Comune di Tolmezzo presenta, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza alla Direzione centrale competente in materia di cultura. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di erogazione e quelle di rendicontazione del contributo di cui al comma 77.
79. Per le finalità previste dal comma 77 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.
80. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Pio Paschini per la Storia della Chiesa in Friuli di Udine un contributo straordinario per la pubblicazione della nuova edizione rivista, anche linguisticamente, de "La Bibie" in lingua friulana.
81. La domanda di contributo è presentata, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, corredata della descrizione dell'intervento previsto e del quadro economico preventivo per la sua realizzazione.
82. Il contributo di cui al comma 80 è erogato in unica soluzione anticipata su richiesta del beneficiario.
83. Per le finalità previste dal comma 80 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.
84. In continuità con quanto previsto dai commi da 28 a 30 dell' articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, ulteriore a quello previsto dall'articolo 7, commi da 3 a 5, della legge regionale 31/2017 , all'Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli, per il riconoscimento di spese necessarie alla realizzazione del programma di iniziative concernenti la commemorazione del 40° anniversario del terremoto del Friuli.
85. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 84 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 51 , e successive modifiche.
86. Per le finalità previste dal comma 84 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 87.
87. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella G.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 43 da art. 7, comma 9, L. R. 45/2017
2Parole sostituite al comma 32 da art. 7, comma 11, L. R. 20/2018
3Parole sostituite al comma 84 da art. 7, comma 20, L. R. 20/2018
4Parole soppresse al comma 36 da art. 5, comma 9, lettera a), L. R. 25/2018
5Comma 73 bis aggiunto da art. 5, comma 9, lettera b), L. R. 25/2018
6Comma 73 ter aggiunto da art. 5, comma 9, lettera b), L. R. 25/2018
7Comma 73 .1 aggiunto da art. 5, comma 6, L. R. 13/2019
8Comma 21 abrogato da art. 6, comma 4, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
9Comma 22 abrogato da art. 6, comma 4, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.